Si avvicina l’esame di costituzionalità per l’omicidio stradale e altri inasprimenti introdotti dalla legge 41/2016. Sono ormai tre i Tribunali (Roma, Forlì e Torino) che ne hanno censurato di fronte alla Corte Costituzionale alcuni cardini essenziali (si vedano anche gli altri articoli in pagina).
Il primo punto riguarda l’articolo 590 quater del Codice penale, che disciplina il calcolo delle circostanze dell’omicidio (articolo 589 bis) e delle lesioni stradali (articolo 590 bis). Secondo il Tribunale di Roma (ordinanza 16 maggio 2017) e quello di Torino (ordinanza 8 giugno 2018), la norma è incostituzionale: impedisce al giudice di bilanciare le aggravanti con l’attenuante speciale prevista al comma 7 degli articoli 589 bis e 590 bis, che prevede una diminuzione fino alla metà della pena determinata dall’aggravante se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole.
Per comprendere la questione di costituzionalità proposta, va ricordato che omicidio e lesioni personali stradali sono reati autonomi rispetto all’omicidio colposo e alle lesioni personali colpose. L’ipotesi-base si configura in presenza di una qualunque violazione delle norme sulla circolazione stradale; se scatta una delle aggravanti previste nei commi successivi - abuso di alcol o droghe, condotte di guida particolarmente pericolose, quali velocità molto alta, circolazione contromano o con il semaforo rosso, inversione di marcia in condizioni di poca visibilità, in prossimità di incroci o dopo un sorpasso - le pene vengono più che triplicate.
L’articolo 590 quater prevede un blocco delle attenuanti (si veda la scheda qui a destra), che riguarda anche la diminuente speciale prevista dal comma 7 degli articoli 589 bis e 590 bis per i casi di concorso di colpa. Secondo le ordinanze, tale previsione è irragionevole, perchè comporta un aumento di pena esorbitante senza considerare «l’effettivo contributo causale dato all’evento» e compromette la finalità rieducativa della pena, alla quale «il reo tenderà a non prestare adesione (…) per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta, del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta».
La Consulta dovrà fare chiarezza sulla differenza tra l’attenuante generale prevista dall’articolo 114 – che non è soggetta al blocco previsto dall’articolo 590 quater – e la diminuente speciale prevista dal comma 7 degli articoli 589 bis e 590 bis. Da comportamenti molto simili – entrambe le attenuanti, in definitiva, si riferiscono a casi in cui il reo ha avuto un ruolo minimo nell’incidente - possono discendere conseguenze molto rilevanti.
Basta pensare che, se si ritenesse che siano due circostanze diverse, il giudice potrebbe sia far prevalere l’attenuante prevista dall’articolo 114 – annullando gli aumenti di pena previsti per le aggravanti – sia concedere l’ulteriore diminuzione di pena fino alla metà. Tradotto in termini concreti, vuole dire che un omicidio stradale commesso con abuso grave di alcol, la cui pena minima è 8 anni, potrebbe essere punito con qualche mese di reclusione condizionalmente sospesa oppure convertita in una pena pecuniaria ai sensi della legge 689/1981.
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