Anche la procedibilità d’ufficio delle lesioni stradali gravi o gravissime potrebbe andare davanti alla Corte Costituzionale. Dal 9 maggio, il Dlgs 36/2018 ha ampliato l’elenco degli illeciti penali procedibili a querela di parte, ma il Governo ha scelto di conservare la procedibilità d’ufficio per tale reato. Senonché quest’ultimo, nell’ipotesi base, rientra in quelli che la legge delega (103/2017) sembrava rendere procedibili a querela.
Il criterio direttivo espresso dal Parlamento era «prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria», con la sola esclusione del delitto di violenza privata e dei reati in cui la persona fosse incapace per età o per infermità o ricorressero circostanze aggravanti ad effetto speciale (cioè che aumentano la pena di oltre un terzo).
Le lesioni stradali gravi o gravissime sono un reato autonomo rispetto alle lesioni colpose: l’ipotesi semplice punisce chiunque – dunque non solo chi guida veicoli a motore, ma anche pedoni e ciclisti – abbia causato, a seguito di una violazione delle norme sulla circolazione stradale, lesioni gravi o gravissime. Nel primo caso la pena va da tre mesi a un anno, nel secondo da uno a tre anni. Le altre ipotesi hanno aggravanti ad effetto speciale – condizioni che per la legge 103 impedivano la trasformazione del regime di procedibilità - che riguardano i conducenti di veicoli a motore e dipendono da abuso di alcol o droghe o da condotte di guida particolarmente pericolose.
La commissione Giustizia della Camera aveva chiesto al Governo di introdurre la procedibilità a querela della fattispecie non aggravata delle lesioni stradali gravi o gravissime. La risposta è stata negativa, perché si tratta di «fattispecie criminose di particolare allarme sociale, peraltro già oggetto di recente intervento normativo, connotate comunque da una certa gravità posto che l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale».
C’è da chiedersi se la rigida posizione del Governo si attagli effettivamente ai molti incidenti dove la prognosi lambisce i 40 giorni o a quelli causati da una banale infrazione al Codice della strada. In ogni caso, non sembra che il legislatore delegato abbia pienamente rispettato i principi (ampliare la procedibilità a querela per deflazionare il sistema penale) e i criteri direttivi (tetto di pena a quattro anni) contenuti nella legge delega. Il che potrebbe rendere sindacabile il decreto 36 di fronte alla Corte Costituzionale.
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