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Dossier Ridotte le deduzioni forfettarie per autotrasportatori

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Ridotte le deduzioni forfettarie per autotrasportatori

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Ieri, 14 giorni dopo la scadenza del termine di pagamento dell’Irpef a saldo per il 2017, fissato al 2 luglio 2018, sono stati definiti gli importi delle deduzioni forfettarie giornaliere per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, in contabilità semplificata o in ordinaria per opzione (non quelli in ordinaria per obbligo). In particolare, per i viaggi effettuati personalmente dall’imprenditore fuori dal comune sede dell’impresa, nel 2017 la deduzione giornaliera, per le spese non documentate, è stata ridotta da 51 euro (previsti per il periodo d’imposta 2016) a 38 euro. Se il viaggio viene effettuato all’interno del comune, invece, la riduzione è da 17,85 a 13,30 euro.

La stretta è contenuta nell’annuale comunicato stampa delle Entrate, il quale ha confermato, invece, l’importo massimo recuperabile del contributo al servizio sanitario nazionale (Ssn) sui premi di assicurazione. Nel 2018 le imprese di autotrasporto merci, conto terzi e conto proprio, possono recuperare (fino a 300 euro per veicolo), in compensazione in F24 (codice tributo 6793), le somme versate nel 2017, a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 (dalle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2016, cioè dal modello Unico 2016, relativo al 2015), per le spese non documentate delle aziende autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, in contabilità semplificata o in ordinaria per opzione (circolare 13/1990), la deduzione forfettaria giornaliera dal reddito d’impresa (articolo 66, comma 5, del Tuir) spetta in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l’impresa (articolo 1, comma 652, legge 208/2015), senza alcuna distinzione tra quelli effettuati all’interno della Regione e di quelle confinanti (per Unico 2015, relativo al 2014, pari a 44 euro) e quelli effettuati oltre tale ambito (per Unico 2015, pari a 73 euro). Come in passato, invece, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune, la misura della deduzione forfettaria giornaliera è pari al 35% dell’importo definito per viaggi oltre tale ambito (per il 2014 pari a 15,40 euro, per il 2015 e 2016 pari a 17,85 euro e per il 2017 pari a 13,30 euro).

Queste deduzioni devono essere inserite nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 il codice 44 e nel rigo RG22 il codice 17.

Sempre ieri, sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale 163, il decreto 20 aprile 2018 relativo alle «modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l’annualità 2018», e il suo decreto attuativo del 5 luglio 2018, i quali consentiranno l’erogazione di contributi fino a 33.600.000 euro per l’acquisto, tra l’altro, di autoveicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci di massa complessiva, a pieno carico, pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione a metano, gas naturale liquefatto, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric).

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