C’è obbligo e obbligo. Quello di praticare sconti sulla Rc auto a chi ha la scatola nera, previsto dalla legge sulla concorrenza (la 124/2017), si riferisce solo al fatto che le compagnie devono fissare l’entità dei ribassi in base a quelli praticati negli ultimi tre anni e non al dover per forza offrire polizze che prevedano il montaggio di tale dispositivo. Ma la bozza del decreto ministeriale sulle caratteristiche delle scatole nere, pubblicata sul sito del ministero delle Infrastrutture, sembra parzialmente correggere il tiro.
L’articolo 4 del Dm, che regola il regime transitorio, dispone che gli sconti si applicano anche a chi ha già fatto installare una scatola nera o la farà installare entro due anni dall’entrata in vigore della norma. Un modo per “ripescare” nel meccanismo dei ribassi di entità obbligatoria anche chi si era premurato di adottare una scatola nera che però non è in linea con i requisiti fissati oggi dal ministero. Ma le modalità di questo “ripescaggio” non sono chiare: il comma 1 dell’articolo 4 contiene un inciso che potrebbe significare due cose. Infatti, parla di montaggio della scatola nera «su proposta dell’assicurazione» e lo fa di certo in riferimento ai dispositivi che saranno installati nei primi due anni di applicazione del Dm. Non si capisce bene se ciò valga anche per i sistemi già montati prima dell’entrata in vigore del Dm.
La differenza è importante: se la proposta dell’assicurazione non fosse da intendere come condizione necessaria anche per i dispositivi già presenti prima del Dm (compresi, per esempio, gli antifurti satellitari), si potrebbe argomentare che le compagnie saranno costrette a praticare sconti a chi ha la scatola nera o apparecchi simili nonostante loro non offrano polizze che li prevedano: basterebbe la sola presenza a bordo di un dispositivo che sia in grado di monitorare posizione, velocità e accelerazioni anche senza rispettare tutti i requisiti fissati dal Dm.
Invece, in futuro saranno riconosciuti validi solo scatole nere e dispositivi equivalenti che rispettino il requisito della «non ripudiabilità dei dati», cioè la garanzia che le rilevazioni su posizione e velocità siano non solo precise ma anche incontrovertibilmente associate a un certo veicolo. Non è previsto che il ministero abbia un ruolo nella verifica di idoneità di scatole nere e dispositivi equivalenti: basterà che il fornitore si doti di una certificazione di un ente terzo. Occorre tra l’altro dimostrare che nel 98% dei casi il dispositivo misuri velocità e accelerazione in modo adeguato (con errori massimi rispettivamente inferiori all’1% e al 5%).
Scatola nera e affini dovranno svolgere il loro ruolo nella ricostruzione degli incidenti tenendo registrati i dati relativi ai 20 secondi prima dell’urto (seil veicolo era in marcia o comunque con il quadro acceso) e dei 10 secondi successivi. Questo vale anche per i dispositivi muniti di telecamera.
I dati dovranno essere protetti in modo da non poter più essere modificati e dovranno restare disponibili per 12 mesi dal momento della loro registrazione. I dispositivi dovranno essere interoperabili, come si chiedeva da anni per evitare che chi ha la scatola nera e vuol cambiare compagnia sia costretto a smontarla per sostituirlacon quella eventualmente prevista dalla nuova assicurazione.
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