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Nuova chance-rottamazione per 750mila cartelle del 2017

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riscossione

Nuova chance-rottamazione per 750mila cartelle del 2017

Tre chiamate per i pagamenti della rottamazione. Martedì 31 luglio scade il termine della prima o unica rata della rottamazione-bis per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, il termine della quarta rata della prima rottamazione e quello per mettersi in regola con le rate non versate e salire sul treno della rottamazione-bis a partire dal prossimo autunno. Procediamo con ordine.

Sono innanzitutto chiamati ad effettuare il pagamento entro il 31 luglio 2018 dell’unica o della prima rata coloro che entro il 15 maggio 2018, intendendo aderire alla rottamazione-bis, hanno presentato istanza per la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 e che hanno scelto di versare gli importi dovuti in un’unica soluzione o in cinque rate. Secondo i dati diffusi ieri da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) sono 714mila le cartelle relative a carichi affidati alla riscossione da gennaio a settembre 2017 per cui è stata chiesta la rottamazione-bis: si tratta del 16% del totale (4,46 milioni di cartelle). Inoltre il 76% ha chiesto di pagare in cinque rate, il 10% tra due e quattro rate e il 14% in un’unica rata.

Entro martedì dovranno poi versare la quarta rata pari al 15% delle somme dovute i contribuenti che hanno aderito alla prima rottamazione presentando l’istanza e hanno scelto di pagare in cinque tranche. Sugli importi dilazionati sono dovuti i relativi interessi, previsti nella misura del 4,5% annuo, da calcolare dal 1° agosto 2017. La quinta e ultima rata sarà invece dovuta entro il 30 settembre 2018 per il restante 15 per cento.

Da ultimo, sono chiamati ad effettuare entro martedì il versamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 i debitori che al 24 ottobre 2016 non erano decaduti da piani di dilazione di ruoli e che si sono visti notificare un diniego alla prima rottamazione da parte dell’agente della riscossione per non aver pagato le predette rate in scadenza a tutto il 2016. Il Dl 148/2017 ha previsto una riammissione alla rottamazione per questi debitori (i cosiddetti «ripescati»), previa domanda da presentare entro il 15 maggio 2018 e pagamento in un’unica soluzione delle rate scadute al 31 dicembre 2016 entro il 31 luglio 2018. L’integrale pagamento delle rate scadute è condizione necessaria per accedere alla definizione agevolata.

Per tutti, tempestività e precisione sono le parole d’ordine non solo per il perfezionamento della rottamazione e del conseguimento dei benefici ad essa connessi (tra cui, lo stralcio delle sanzioni amministrative, degli interessi di mora e dei relativi aggi della riscossione), ma anche per scongiurare la mancata concessione di una nuova dilazione. Per espressa previsione normativa, infatti, il mancato o tardivo pagamento dell’unica rata, o di una sola di esse, determina automaticamente la decadenza dalla rottamazione, con la conseguenza che tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione. Gli stessi effetti si hanno anche nel caso di insufficiente pagamento delle somme così come liquidate dall’agente della riscossione. In caso di rottamazione, infatti, non si possono sanare eventuali errori o anche lievi tardività con il ravvedimento operoso.

Inoltre, qualora al momento della presentazione dell’istanza di rottamazione fosse già decaduto da una precedente dilazione, il debitore inadempiente non sarà neanche ammesso ad un’ulteriore dilazione e tutto il carico potrà essere preteso per intero dall’agente della riscossione. Sarà invece ancora possibile dilazionare il debito residuo, qualora alla data di presentazione della domanda non erano ancora decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, dell’accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito che si è chiesto di rottamare.

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