In caso di omicidio o lesioni personali stradali, scatta la revoca della patente e non la “semplice” sospensione. Se il Codice della strada continua a prevedere quest’ultima sanzione, è solo per gli incidenti causati prima dell’entrata in vigore dell’attuale legge sull’omicidio stradale e per i reati diversi (come la partecipazione a gare clandestine) commessi anche oggi che causino danni a persone. La Cassazione scioglie così, nella sentenza 36759 depositata ieri, un nodo di coordinamento tra la revoca introdotta proprio dalla legge 41/2016 e la sospensione precedentemente prevista dall’articolo 222 del Codice della strada.
La legge che ha introdotto nel Codice penale i reati di omicidio e lesioni stradali ha modificato anche l’articolo 222 del Codice della strada, prevedendo però (nel comma 2) sia la sospensione, sia la revoca, senza distinguere chiaramente i casi in cui si applica la prima e quelli in cui scatta la seconda. La difesa dell’imputato aveva prospettato tre soluzioni che escludono la “convivenza” delle due sanzioni. Due delle interpretazioni sono palesemente incongrue. Di qui la richiesta di applicare la terza, la più favorevole al reo: limitarsi alla sospensione della patente, disattendendo l’articolo 222.
La Cassazione richiama invece la propria sentenza 36079/2017, secondo cui l’articolo 222 va applicato in pieno. E trova il modo per affermare che non è una norma contraddittoria, pur ammettendo che contiene un «chiaro errore».
Dunque, la sospensione resterebbe come la sanzione prevista per i reati commessi fino al 24 marzo 2016, quando è entrata in vigore la legge 41. Al di là di questo regime transitorio, secondo la Corte c’è spazio per la sospensione anche per reati commessi in seguito e diversi da omicidio e lesioni stradali. Per questo, i giudici citano la gara di velocità non autorizzata da cui consegua la morte di una persona (articolo 9-ter del Codice della strada). Va però osservato che la stessa Cassazione ha ritenuto che questo reato possa concorrere con quello di omicidio stradale, punito invece con la revoca.
Inoltre, con la sentenza di ieri la Cassazione ha di fatto prodotto una nuova norma, di fonte giurisprudenziale e non legale. Quindi ha violato il principio secondo cui l’imputato già prima del reato deve poter avere contezza della sanzione cui va incontro.
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