Sono valide le multe per transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici anche se la porta telematica è omologata solo per le zone a traffico limitato (Ztl) e si trova fuori dal centro storico. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 20222 depositata il 31 luglio, che ha confermato un orientamento non condiviso da tutti i tribunali.
La pronuncia prende le mosse dal caso di un automobilista che era transitato nella corsia riservata e che, vedendosi notificare il verbale, lo aveva impugnato rilevando la mancanza della relativa autorizzazione ministeriale che avrebbe dovuto essere specifica per quel tipo di apparecchiatura. L’accertamento era infatti stato effettuato sulla base della stessa porta telematica che rilevava gli ingressi ai varchi dei centri storici, senza che fosse stata richiesta né concessa alcuna ulteriore omologazione.
Per la difesa del ricorrente, l’autorizzazione prevista per le Ztl non può valere anche per gli accertamenti nelle corsie preferenziali, a meno che queste non siano collocate all’interno del centro storico o in corrispondenza dei varchi. Si tratterebbe infatti di infrazioni diverse che necessiterebbero di apparecchiature distinte e diversamente omologate.
Il giudice di pace aveva però respinto le eccezioni del ricorrente e la sentenza era stata confermata dal Tribunale di Roma, che aveva ritenuto che le apparecchiature potessero essere le stesse e che non necessitassero di autorizzazioni diversificate.
Le conclusioni, confermate dalla Cassazione, si fondano sull’interpretazione dell’articolo 201, comma 1-bis, del Codice della strada, che ha introdotto la possibilità di contestazione differita delle infrazioni relative sia al transito nelle corsie preferenziali che nelle Ztl, autorizzando di fatto l’utilizzo delle cosiddette porte telematiche per entrambe le infrazioni. Da qui la Corte ha fatto derivare la conseguenza che le apparecchiature di rilevazione e le autorizzazioni possano essere le stesse.
La decisione offre lo spunto per più di una riflessione: la giurisprudenza continua ad essere divisa sulla validità di molti verbali, la cui contestazione incrementa il numero dei contenziosi davanti ai giudici di pace. Per un orientamento di senso contrario, infatti, sarebbe lo stesso articolo 201, comma 1-bis, lettera g) a precisare di fatto che le porte telematiche per accertare anche le infrazioni relative al transito nelle corsie riservate ai mezzi pubblici devono essere poste «in corrispondenza o all’interno dei varchi di accesso alle zone a traffico limitato». Così si è pronunciato, ad esempio, il Tribunale di Roma con la sentenza del 6 aprile 2017 n. 6846 che ha annullato dodici verbali di un automobilista transitato più volte nelle corsie riservate ai bus proprio perché il Comune non aveva provato che la porta telematica si trovasse all’interno o in corrispondenza dei varchi e che quindi ne fosse legittimo il suo utilizzo. Di segno conforme altre pronunce dello stesso tribunale e della Cassazione che restano vincolate alla necessità di specifiche autorizzazioni ministeriali, in assenza delle quali i verbali continuano ad essere annullati.
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