Norme & Tributi

Dossier Nessun obbligo di assicurare i veicoli lasciati in aree private

  • Abbonati
  • Accedi
Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Nessun obbligo di assicurare i veicoli lasciati in aree private

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Tanto rumore per nulla. Almeno per ora. La sentenza con cui la Corte Ue ha sostanzialmente affermato che un veicolo deve essere coperto da assicurazione Rc auto anche quando è fermo in area privata (causa C-80/17, si veda Il Sole 24 Ore del 5 settembre) non avrà alcun effetto in Italia. Ma in futuro la normativa italiana potrebbe cambiare, creando problemi a chi oggi cerca di risparmiare stipulando polizze temporanee o sfruttando l’attuale possibilità di sospendere la copertura per i periodi nei quali si sa che il mezzo non sarà utilizzato.

La sentenza della Corte Ue si riferiva a una vicenda avvenuta in Portogallo, nella quale un figlio aveva utilizzato su strada la vettura della madre, che ne era all’oscuro. Per capire qual è il reale impatto in Italia dei princìpi affermati dagli eurogiudici, occorre distinguere le due parti in cui la pronuncia può essere divisa.

La prima è l’interpretazione della direttiva europea 2009/103 sull’obbligo di Rc auto. Essa va nel senso che è necessario stipulare una copertura in tutti i casi nei quali un veicolo immatricolato in uno Stato membro sia «idoneo a circolare» , a prescindere dal fatto che venga lasciato in un’area privata.

La seconda parte è la conseguenza di questa interpretazione: quando un veicolo senza polizza ma comunque idoneo a circolare viene lasciato in uno spazio privato e poi messo su strada all’insaputa del proprietario causando un incidente, l’obbligo di risarcire il danno non è del solo conducente, ma anche (in solido) del proprietario stesso, se persona diversa.

Quest’ultima parte non ha alcun impatto sul sistema italiano: già oggi il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che interviene a risarcire i danni per sinistri causati da veicoli non assicurati, poi si rivale sia sul conducente sia sul proprietario (si veda anche l’articolo qui sotto). Tranne che quest’ultimo dimostri che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, cioè di aver frapposto ostacoli effettivi all’utilizzo del veicolo (per esempio, chiudendo tutte le serrature e custodendo in un luogo sicuro le chiavi e gli eventuali telecomandi).

L’interpretazione della direttiva 2009/103, invece, causa problemi: l’articolo 122 del Codice delle assicurazioni, l’articolo 193 del Codice della strada e la giurisprudenza concordano sul fatto che non c’è alcun obbligo di assicurare veicoli che si trovino in aree private. Su questo presupposto, le polizze italiane possono essere sospese nei periodi in cui si prevede di non circolare e riattivate successivamente per sfruttare anche dopo la loro scadenza naturale la durata residua al momento della sospensione. Una prassi di cui molti si sono avvalsi per risparmiare con la crisi economica, assieme a quella delle polizze temporanee, che hanno avuto un boom e però, in base all’interpretazione della Corte, ora dovrebbero tornare ad essere strumenti eccezionali, cui ricorrono in prevalenza i commercianti di veicoli.

Al momento le norme italiane si continuano ad applicare. È in corso tra Consiglio Ue e Commissione europea un negoziato su una modifica della direttiva, proposta il 24 maggio. Tra le modifiche ci potrebbe essere un adeguamento all’interpretazione della Corte, che peraltro aveva già precedenti. Ma la Commissione avrebbe affermato di non averne ancora esaminato tutti gli effetti.

Il negoziato è seguito con attenzione dall’Ivass, per proporre al ministero competente (il Mise) eventuali modifiche all’articolo 122 del Codice delle assicurazioni e al Dm 86/2008.

© Riproduzione riservata