Norme & Tributi

Dossier Per rifare l’esame i tre anni decorrono dal ritiro della patente

  • Abbonati
  • Accedi
Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Per rifare l’esame i tre anni decorrono dal ritiro della patente

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza 11901 del 20 settembre, ha fatto chiarezza sul calcolo dei tre anni necessari per potersi ricandidare all’esame di guida dopo aver subìto la revoca della patente, per esempio in caso di incidente causato in stato di ebbrezza. Per i giudici, si parte dalla data del ritiro della patente e non quella del passaggio in giudicato della sentenza. Un’interpretazione favorevole ai conducenti.

La questione era molto dibattuta: dato che l’articolo 219, comma 3, del Codice della strada vieta di «conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni dalla data di accertamento del fatto». Il ministero delle Infrastrutture aveva sempre identificato tale data col momento del passaggio in giudicato, con notevole allungamento dei tempi. La giurisprudenza dei Tar era oscillante. Ora per la prima volta sulla questione si pronuncia un collegio di Tribunale civile (il ricorso non era contro la discrezionalità dell’amministrazione), chiarendo in modo netto che va conteggiato anche il presofferto, per evitare un ingiustificato allungamento dei tempi che tradirebbe l’interpretazione letterale della norma.

Il caso su cui hanno deciso era un incidente mortale. Dopo tre anni l’automobilista chiedeva di poter sostenere nuovamente l’esame di guida, possibilità negatagli perché il ministero sosteneva che il triennio andasse conteggiato dal passaggio in giudicato, avvenuto dopo altri due anni. Di qui il ricorso d’urgenza presentato dall’automobilista, secondo cui sospensione cautelare della patente e revoca hanno la stessa finalità di prevenzione generale, quindi il presofferto va considerato nel conto finale. La decisione conferma un’ordinanza monocratica del 18 luglio.

La Cassazione (ordinanza n. 19899 depositata il 27 luglio) di recente ha invece chiarito un altro nodo importante in tema di revoca: non occorre attendere l’adozione formale del provvedimento di sospensione, alla fine dell’iter di visite mediche previste dall’articolo 186 del Codice, per rendere legittimo il provvedimento. Qui la Prefettura aveva notificato l’ordinanza di revoca, impugnata davanti al Giudice di pace contestando anche la legittimità dell’atto presupposto (la sospensione della patente): la revoca era stata disposta mentre il ricorrente doveva ancora ultimare le visite. Ricorso respinto. Di qui l’appello davanti al Tribunale, che confermava la decisione di primo grado. Anche il successivo ricorso in Cassazione veniva bocciato, costringendo il cittadino - a seguito della revoca- ad attendere tre anni prima di poter ridare l’esame per riottenere la patente.

Per i giudici, infatti, il procedimento di impugnazione della revoca davanti al Giudice di pace non può riguardare la legittimità della misura cautelare della sospensione della patente, ma solo l’accertamento dell’effettiva guida durante il periodo successivo al ritiro. La revoca era infatti stata disposta sulla base dell’articolo 218, comma 6, del Codice della strada, che si applica proprio dal momento del ritiro della patente e non dall’irrogazione del provvedimento di sospensione. Se così non fosse si autorizzerebbe a guidare soggetti ai quali è stata ritirata la patente proprio per esigenze cautelari, ovvero per evitare la reiterazione delle condotte di guida pericolose.

© Riproduzione riservata