Quando una persona prende le chiavi di un veicolo non suo e le consegna a un’altra che poi causa un incidente per aver guidato con grave imprudenza, la compagnia assicurativa non può rivalersi anche su chi ha sottratto il veicolo. Resta quindi - in solido con il responsabile dell’incidente- solo la responsabilità del proprietario del veicolo, se non dimostra di essersi opposto attivamente alla circolazione del mezzo. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 23450/2018, depositata il 28 settembre 2018. La pronuncia riguarda il caso di una minorenne che aveva sottratto alla madre le chiavi di una microcar e aveva fatto guidare a una sua amica anch’essa minorenne, la quale aveva causato un incidente per mancata precedenza mentre trasportava un’altra persona (cosa vietata sotto i 18 anni e all’origine della rivalsa, estesa al proprietario a dimostrazione che le compagnie già ora lo ritengono corresponsabile come nella vicenda cui si riferisce l’articolo sopra). In secondo grado, era stata ritenuta responsabile anche la figlia della proprietaria, in quanto il suo comportamento avrebbe avuto un nesso causale diretto con l’incidente, come «antecedente indispensabile del danno» che determina una responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 del Codice civile). Questa sarebbe la sola eventualmente configurabile, perché non è possibile arrivare per analogia un’estensione di quella specifica dettata dall’articolo 2054 del Codice civile (l’unica estensione è stata prevista esplicitamente dall’articolo 91 del Codice della strada e riguarda il locatario del veicolo). ùCosì, secondo la Cassazione, occorre dimostrare in altro modo il nesso causale. Cosa che la sentenza d’appello non aveva fatto, mentre invece era evidente la responsabilità della guidatrice. È quest’ultima che la Corte ritiene causa sopravvenuta che - in base all’articolo 41 del Codice penale - è sufficiente di per sé stessa a escludere il rapporto di causalità con le altre.
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