Norme & Tributi

Dossier Ganasce fiscali, nessuna esenzione

  • Abbonati
  • Accedi
Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Ganasce fiscali, nessuna esenzione

(Imagoeconomica)
(Imagoeconomica)

Le Regioni possono far pagare il bollo auto anche ai proprietari dei veicoli su cui gravano le “ganasce fiscali”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza 192/2018, depositata il 5 novembre. La pronuncia, che riguarda la Toscana (legge regionale 49/2003, articolo 8-quater) spiega definitivamente quella che poteva apparire una contraddizione del sistema.

Infatti, la sentenza 288/2012 aveva deciso in senso contrario su una legge analoga della Regione Marche. Ma ora la Consulta richiama espressamente quella pronuncia per precisare che la norma marchigiana - per come era stata formulata - andava intesa come riferita al solo fermo amministrativo disposto dall’autorità giudiziaria o da quella amministrativa (per violazioni al Codice della strada). In questo caso, è la stessa legge che ha istituito l’attuale bollo auto (la n. 53/1983) a prevedere l’esenzione in caso di fermo.

Cosa diversa è il fermo amministrativo di natura fiscale (noto anche come ganasce fiscali) che è stato introdotto dopo il 1983 (con il Dl 669/1996) e quindi non era stato considerato dalla legge n. 53. Per questo motivo, non è applicabile alcuna esenzione.

Alla luce di questo indirizzo, alcune Regioni pensano di assoggettare al pagamento i veicoli con ganasce fiscali anche se non hanno una legge che lo preveda.

© Riproduzione riservata