Nelle vendite online di pneumatici c’è ancora un alto tasso di evasione Iva. Lo si intuisce da certe pubblicità che accennano a vendite in regime di esenzione e lo confermano le associazioni di categoria. Non sono state risolutive le modifiche legislative del 2012. Un’altra stretta arriverà nel 2021.
Per ora continua la concorrenza sleale che nasce, a scapito degli altri operatori, per l’applicazione di un prezzo più basso ad opera di alcuni, possibilità che di fatto dipende dal salto d’imposta da questi realizzato.
Per porre rimedio e arginare i danni all’erario per mancato gettito tributario, in un primo momento si è ampliato l’ambito in cui opera la solidarietà nel pagamento dell’Iva ex articolo 60-bis del Dpr 633/1972 (Dm Economia del 31 ottobre 2012). Sicché, laddove è accertato l’omesso versamento dell’imposta in relazione ad una cessione di pneumatici a prezzi inferiori al valore normale, anche il cessionario, soggetto passivo Iva, può essere chiamato a rispondere dell’evasione perpetrata a monte.
Successivamente, i rappresentanti degli operatori hanno proposto di eliminare il problema all’origine, estendendo lo split payment all’ambito del commercio on line di pneumatici. L’idea – in realtà di non semplice realizzazione, tanto è vero che non è stata mai concretizzata – avrebbe dovuto comportare l’adozione da parte dei soggetti cedenti, che operano nel settore del commercio elettronico, di un sistema di pagamento on line in grado di suddividere in via automatica l’importo spettante al venditore a titolo di corrispettivo e quello spettante allo Stato a titolo di Iva.
Il tema ritorna ad essere centro d’interesse, dal momento che sarà interessato dalle modifiche che da qui a qualche anno saranno operative per tutte le vendite a distanza in ambito intraunionale e per le importazione a favore di privati consumatori. La Direttiva 2017/2455/Ue prevede, infatti, che dal 1° gennaio 2021 anche tale settore sarà soggetto al regime speciale del Moss (Mini one stop shop), attualmente previsto per le sole prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori.
Fino ad oggi, il regime delle vendite a distanza è stato disciplinato dall’articolo 40, commi 3 e 4, Dpr 331/1993 riguardo l’ipotesi di beni spediti/trasportati in Italia dal cedente o per suo conto da altro Stato membro, e dall’articolo41, comma 1, lettera b) dello stesso Dpr nel caso in cui il cedente italiano invia i beni in un altro Stato Ue a soggetti non passivi d’imposta. L’operazione, in entrambi i casi, è imponibile nel Paese membro di destinazione dei beni se l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in quel determinato Paese superi, nell’anno solare precedente e quello in corso, la soglia di 100.000 euro o l’eventuale minore importo stabilito dal medesimo Paese d’arrivo. Ad esempio, se un’impresa francese cede un bene ad un consumatore italiano, la cessione è imponibile in Italia se il suo volume di vendita nel nostro Paese superi la soglia di 35.000 euro su base annua.
Viceversa, se il cedente è italiano, la cessione rileva nello Stato del consumatore qualora l’ammontare complessivo delle vendite effettuate nello Stato di arrivo della merce sia maggiore a 100.000 euro o al diverso minore importo se previsto dal medesimo Stato (per la Francia, ad esempio, è di 35.000 euro). In realtà, anche al di sotto delle soglie, il cedente può, in entrambi i casi, optare per la tassazione nel Paese di destinazione. È evidente l’aspetto negativo di siffatto regime, ossia la necessità del fornitore di identificarsi in tutti gli Stati in cui i beni sono destinati.
Il regime in vigore dal 2021, modificando l’articolo 369-bis della Direttiva 2006/112/Ce, sarà diretto a superare queste difficoltà, accentrando gli obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’Iva in un unico Paese membro. In sostanza, attraverso il Moss il cedente potrà versare l’imposta nel proprio Paese, indipendentemente dal luogo in cui il bene è destinato. Sempre in linea alle esigenze di semplificazione, le soglie di non imponibilità nel Paese di destinazione non dipenderanno più dalla volontà degli Stati membri; sarà infatti fissato un unico limite di 10.000 euro , al di sotto del quale le vendite saranno rilevanti nel Paese di origine.
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