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Dossier Posteggiatori abusivi soggetti a reato se recidivi

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Dossier | N. 509 articoliCircolazione stradale

Posteggiatori abusivi soggetti a reato se recidivi

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Con l’approvazione definitiva del decreto sicurezza (Dl 113/2018), entrano in vigore anche le modifiche al Codice della strada introdotte dal Parlamento in sede di conversione. Torna così l’abitudine di introdurre nel Codice novità “a pioggia”. Ecco una sintesi di tutte le misure che riguardano la circolazione stradale.

Posteggiatori abusivi

La prima modifica, in ordine di lettura, è l’integrale sostituzione del comma 15-bis dell’articolo 7 del Codice della strada, in tema di contrasto ai parcheggiatori abusivi. La violazione rimane, nella sua forma base, praticamente inalterata: cambia solo la sanzione pecuniaria (che resta comunque amministrativa), diminuita (prima poteva andare da 1.000 a 3.500 euro, ora va da 771 a 3.101).

La vera novità è l’ipotesi aggravata: se nell’attività sono impiegati minori o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la violazione amministrativa si trasforma in reato contravvenzionale, punito con l’arresto da sei mesi a un anno e dell’ammenda da 2.000 a 7.000 euro. In entrambe le ipotesi, si applica la confisca delle somme ricavate.

Sequestro dei veicoli

La procedura di sequestro, in un certo senso, risulta snellita nel rinnovato testo dell’articolo 213 del Codice della strada e più incisivo nei confronti di conducente e proprietario, mentre mira a far risparmiare spese alla pubblica amministrazione. Resta l’obbligo per il conducente o per il proprietario di far trasportare in sicurezza il veicolo sequestrato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, a proprie spese. In caso di rifiuto dell’obbligato o di sua impossibilità di agire nel senso indicato dalla norma, l’organo di polizia stradale provvede direttamente, utilizzando uno dei depositi autorizzati.

L’inottemperanza all’ordine di provvedere direttamente al trasporto e ricovero del veicolo costa cara: sanzione da 1.818 a 7.276 euro (comunque in diminuzione rispetto alla previsione precedente da 1.835,00 a 7.341,00 euro), oltre alla sospensione della patente da uno a tre mesi. Infine, il veicolo è trasferito in proprietà al titolare del deposito, quando, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura dell’avvenuto deposito, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. La circolazione abusiva durante il periodo di sequestro è punita con una sanzione da 1.988 euro a 7.953, oltre alla revoca della patente. La norma modifica anche l’attribuibilità delle spese: nel caso di intervento da parte delle polizie municipali o provinciali, le spese saranno anticipate dagli enti di appartenenza e non più dalle Prefetture (quindi dallo Stato).

Fermo dei veicoli

Anche sul fermo del veicoli, il legislatore è intervenuto nell’ottica di un revisione delle spese. In questo caso, come peraltro avviene nel caso di sequestro, l’obbligo di far cessare la circolazione, trasportando in un luogo specifico il veicolo e custodirlo, grava sul proprietario e gli altri obbligati, pena una sanzione amministrativa del pagamento da 776 a 3.111 euro, nonché la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Ma la previsione più impattante è il richiamo all’articolo 213, che estende la procedura di affidamento a ciclomotori e motocicli: prima venivano immessi nei depositi a cura della polizia. Anche qui gli enti locali dovranno anticipare le spese.

Censimento veicoli sequestrati

Con l’articolo 215-bis, nel Codice si introduce un nuovo modello di controllo delle giacenze di veicoli nei depositi, sempre per porre sotto controllo e razionalizzare le spese. Con cadenza semestrale, i prefetti dovranno censire i veicoli giacenti, il cui elenco verrà pubblicato sul sito internet di ciascuna Prefettura. I proprietari, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, potranno assumere in proprio la custodia, pagando contestualmente le somme dovute alla depositeria. L’estinzione del debito consentirà di evitare la confisca, prevista in caso di mancato pagamento del dovuto entro i 30 giorni.

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