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Dossier | N. 64 articoliPensioni 2019: requisiti e novità

Quota 100: 10mila domande in tre giorni. Tutti gli esempi dell’Inps

Dopo l’entrata in vigore del decretone pensioni-reddito, arrivano le istruzioni dell’Inps per presentare le domande di pensione, da quota 100 a «opzione donna», dalla pensione in favore dei lavoratori precoci fino agli assegni straordinari dei fondi di solidarietà e di prestazioni di accompagnamento alla pensione. Sono oltre 10.500 le domande pervenute all’Inps nei primi tre giorni: la provincia con più richieste è stata Roma (1.051), seguita dal Napoli (556) e Milano (437). Nella circolare n.11 sono contenuti anche diversi esempi che chiariscono i requisiti delle nuove possibilità di uscita dal lavoro.

GUARDA IL VIDEO- Quota 100: ecco requisiti e documentazione necessaria per la domanda

Alla «pensione quota 100» è possibile arrivare al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un'anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni fra quelle indicate dal decreto legge e amministrate dall’Inps, conseguendo il diritto all’assegno una volta trascorso il periodo previsto per l’apertura della cosiddetta finestra, diversificata in base al datore di lavoro o alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

PER SAPERNE DI PIÙ / IL DOSSIER SULLE PENSIONI
PER SAPERNE DI PIÙ /QUOTA 100: ECCO COME SI PRESENTA LA DOMANDA

Esempio
Una persona con anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dal 1982 al 2019 e con anzianità contributiva alla gestione separata dal 1996 al 2019 può conseguire la “pensione quota 100” avendo perfezionato 38 anni di anzianità contributiva di cui, ai fini del diritto, 14 anni dal 1981 al 1995 presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 24 anni di anzianità contributiva, dal 1996 al 2019, presso la Gestione separata.

Quota 100 per dipendenti privati e lavoratori autonomi
I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle Pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi:
che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile dell’assegno pensionistico dal 1° aprile 2019;
● che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra).
Se la pensione è liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra.
Esempio 1
Un lavoratore che matura i requisiti il 20 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico dell'Ago dal 1° settembre 2019.
Esempio 2
Un lavoratore che matura i requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’Ago dal 31 agosto 2019.

PER SAPERNE DI PIÙ /Quota 100, donne, insegnanti, precoci: ecco tutte le finestre delle pensioni 2019

Quota 100 per i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni
I lavoratori dipendenti delle Pa, che hanno maturato i requisiti di quota 100 entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del decreto-legge) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile della pensione dal 1° agosto 2019. Quelli che li maturano da oggi 30 gennaio, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.
Esempio 1
Un soggetto che matura i requisiti il 29 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una Gestione esclusiva dell’Ago dal 30 novembre 2019.
Con riferimento ai lavoratori in commento, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago, la prima decorrenza utile è fissata al primo giorno del mese successivo all'apertura della finestra.
Esempio 2
Un soggetto che matura i requisiti il 30 maggio 2019 consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’Ago dal 1° dicembre 2019.

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Per il personale del comparto Scuola ed Afam si applica l’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Entro il 28 febbraio 2019 dovranno presentare istanza di cessazione dal servizio «con effetti dall’inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico» . Per gli insegnanti l’uscita sarà il 1° settembre 2019.

Gli esempi sul divieto di cumulo tra pensione e reddito

La pensione quota 100 non si può cumulare con i redditi da lavoro dipendente e o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nei limiti di 5mila euro lordi annui. Il divieto si applica fino al periodo di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia.
Esempio 1
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019.
Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Esempio 2
Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d'orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).
Esempio 3
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.

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Le regole per la pensione anticipata della legge Fornero
Alla pensione anticipata è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, conseguendo il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito.
Esempio 1
Il lavoratore che matura il requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 gennaio 2019 consegue il diritto alla decorrenza della pensione dal 1° aprile 2019.
Le persone che maturano il requisito contributivo dal 30 gennaio 2019 conseguono il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito (c.d. finestra), secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.
Esempio 2
Il lavoratore iscritto al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che matura il requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla pensione a carico del fondo dal 1° giugno 2019. Il lavoratore iscritto alla cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato ( Ctps) che matura il requisito (42 anni e 10 mesi) il 20 febbraio 2019 consegue il diritto alla pensione a carico della predetta gestione dal 21 maggio 2019.

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Alla pensione anticipata «opzione donna
» è possibile accedere al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2018, di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e un’età anagrafica non inferiore a 58 anni, se lavoratrici dipendenti, ed a 59 anni, se lavoratrici autonome, con il sistema di calcolo contributivo, conseguendo il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome dalla maturazione dei requisiti.
Alla pensione anticipata per i lavoratori precoci è possibile accedere al raggiungimento, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2026, di un'anzianità contributiva non inferiore a 41 anni, conseguendo il diritto all’assegno dopo tre mesi.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge su pensioni e redditi, infine, i fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo 148 del 2015, al ricorrere di determinate condizioni, possono erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di lavoratori che perfezionino i requisiti previsti per l’accesso alla «pensione quota 100» nel triennio 2019-2021.

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