Future mamme al lavoro fino all’ultimo giorno prima del parto: la legge 145/2018, di Bilancio 2019, ha, infatti, introdotto, all'articolo 16, del decreto legislativo 151/2001 una nuova disciplina del congedo di maternità flessibile che prevede - in alternativa all’ipotesi canonica (un mese prima e quattro dopo il parto) - la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto per i cinque mesi successivi alla nascita, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute delle medesime e dei nascituri.
Le opzioni
Nell’ipotesi dell’assenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il medico specialista del Ssn - sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta - esprime anche una valutazione sulla compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela.
Se questo provvedimento permette alle lavoratrici di rimanere al lavoro fino al giorno prima del parto, fruendo del congedo esclusivamente nei cinque mesi che seguono l’evento, non si perde però l’altra declinazione della maternità flessibile: la lavoratrice in gravidanza, infatti, può scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto, cioè dal nono mese di gravidanza e fino al quarto mese successivo al parto. Le condizioni per fruire della flessibilità, ovviamente, rimangono le stesse descritte sopra con riferimento alla nuova modalità.
Documenti e procedura
È importante ricordare come – secondo la disciplina attualmente in vigore – la lavoratrice che intenda avvalersi della flessibilità debba inoltrare, prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto, l’apposita domanda per congedo di maternità al datore di lavoro e online all’Inps, corredata delle certificazioni sanitarie già menzionate, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza; ovviamente, resta sempre inteso che, in caso di obbligo di sorveglianza sanitaria, l’opzione della flessibilità è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche indicano l’assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere.
Sempre in merito alla documentazione da produrre prima dell’inizio del periodo di congedo, la lavoratrice deve far pervenire all’Inps il certificato medico di gravidanza, tramite un medico del Servizio sanitario nazionale - o con esso convenzionato - che provvederà all’invio telematico dello stesso; infine, la neo mamma è tenuta a comunicare la data di nascita del figlio e le relative generalità entro trenta giorni dal parto.
Sostituzione e sgravi
Per quanto riguarda le ripercussioni sull’organizzazione del datore di lavoro, è frequente l’esigenza di rimpiazzare la dipendente in congedo: in presenza di queste necessità sostitutive, coperte attraverso assunzioni a termine (anche con contratto di lavoro part-time) per sostituzione di maternità, è previsto uno sgravio contributivo - limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro - e dei premi assicurativi Inail pari al 50 per cento. Nel caso in cui la sostituzione avvenga con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Questo tipo di agevolazione si applica a favore delle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni previste dal Testo unico sulla maternità (Dlgs 151/2001): l’agevolazione spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero - nel caso di minore adottato o in affidamento - per un anno dal suo ingresso nel nucleo familiare.
Il messaggio Inps 1382/2011 ha precisato che lo sgravio può trovare applicazione anche nell’eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l’assunzione del sostituto.
L’Inps provvede ad attribuire alla posizione contributiva riferita al datore avente titolo allo sgravio il codice di autorizzazione 9R che ha il significato di “Azienda avente titolo allo sgravio ex legge 53/2000”; quindi, il datore può recuperare il credito dai contributi da versare mensilmente.
Lavoratrici autonome
Si precisa che anche per le aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 546/1987 (coltivatrici dirette, artigiane, esercenti attività commerciali, e così via) è possibile procedere, in caso di maternità delle medesime e comunque entro il primo anno di età del bambino (oppure nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento) all’assunzione di personale a tempo determinato ovvero in somministrazione, per un periodo massimo di dodici mesi, usufruendo del beneficio in questione.
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