Più garanzie ai neo papà lavoratori. A stabilirlo è la legge di Bilancio 2019 che estende a cinque (erano quattro) i giorni di astensione obbligatoria dal lavoro e conferma la possibilità di astenersi dal lavoro un ulteriore giorno, in alternativa alla madre.
La cronologia
La riforma Fornero, nel 2012, aveva introdotto nel nostro ordinamento il congedo obbligatorioe il congedo facoltativo per il padre lavoratore, prevedendo che il padre - alla nascita del figlio - potesse godere di un giorno di congedo paternità Inps obbligatorio più altri due giorni di congedo facoltativo, in alternativa al congedo di maternità della madre, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.
Nel 2016, in via sperimentale, la legge di Stabilità aveva modificato la normativa aumentando il congedo obbligatorio da un giorno a due giorni, mantenendo il congedo facoltativo a due giorni. Nel 2017 sono stati confermati i giorni del congedo obbligatorio ma è stato abrogato il giorno facoltativo.
Dal 2018, il congedo obbligatorio diventa di quattro giorni e viene ripristinata la possibilità di chiedere un solo giorno facoltativo in sostituzione della madre.
Le novità
Per una maggiore condivisione della genitorialità, la legge 145/2018, di Bilancio per l’anno corrente, innalza ulteriormente i giorni del congedo: così per gli eventi riferiti a parto, adozione o affidamento che avvengono dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il padre lavoratore dipendente può fruire di 5 giorni di congedo obbligatorio e di un ulteriore giorno facoltativo, per un totale di 6 giorni di congedo.
Pubblico e privato
Per i padri lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il ministro della Pa deve ancora approvare una norma che individui e definisca ambiti, modalità e tempi di armonizzazione della disciplina.
Tornando al settore privato, i giorni di congedo vanno goduti entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) e, quindi, durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente, purché entro il limite temporale stabilito. Nel caso di parto plurimo, l’Inps ha invece precisato che la durata del congedo non cambia.
Obbligatorio e facoltativo
Il congedo obbligatorio è da considerarsi un diritto autonomo e aggiuntivo a quello della madre e spetta al padre lavoratore indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità: peraltro, viene riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità. Il congedo può essere fruito in giorni consecutivi o in maniera frazionata, ma sempre per giornate intere di lavoro: la legge non prevede fruizione a ore.
Il congedo facoltativo dà l'opportunità al padre di astenersi un giorno dal lavoro solo in alternativa alla madre: questa possibilità è subordinata alla scelta della madre lavoratrice di rinunciare a un giorno di astensione del proprio congedo a favore del padre, con la conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria.
Il giorno facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e va esercitato sempre entro 5 mesi dalla nascita del figlio, indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre: questo congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.
Le giornate di congedo sono interamente retribuite e sono coperte da contribuzione figurativa. In particolare, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione e ai contributi. Entrambe le spettanze sono interamente a carico dell'Inps. Inoltre, la normativa prevede, per entrambi gli istituti, il diritto a percepire gli assegni per il nucleo familiare.
Infine, il padre lavoratore può fruire del congedo obbligatorio e di quello facoltativo in costanza di rapporto oppure nel periodo di disoccupazione o nel periodo transitorio durante la fruizione del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni. In questi periodi, poiché prevale l’indennità per la fruizione dei congedi, rispetto ad altre prestazioni a sostegno del reddito, i trattamenti non sono cumulabili tra loro.
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