I chiarimenti sono arrivati in extremis, ieri sera. Troppo tardi per evitare che i concessionari e gli altri operatori targassero a chilometri zero le auto potenzialmente soggette all’ecotassa sugli acquisti, che quindi da oggi si trovano in offerta (bisognerà vedere se effettivamente vantaggiosa, però). In ogni caso, la risoluzione 32/E, con cui l’agenzia delle Entrate ha dato le prime indicazioni ufficiali su ecobonus ed ecomalus, non lascia dubbi su un punto: il bonus non si può ancora prenotare, l’ecotassa va invece pagata subito. E facendo attenzione.
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Il bonus (che in pratica spetta su veicoli leggeri elettrici e ibridi plug-in) non è prenotabile perché non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale attuativo che istituisce ufficialmente la piattaforma telematica di gestione dell’erogazione dei fondi. Questo però non vuol dire che chi ha scelto un modello per il quale è previsto l’incentivo perda il diritto a fruirne. Quanto all’ecotassa (che colpisce i veicoli leggeri che emettono più di 160 g/km di CO2, praticamente da qualche auto media a benzina in su), invece, ora è sicuro che occorre stare attenti alla scelta dell’auto per non incapparvi; ma i prossimi giorni potrebbero portare sconti tali da annullare o ridurre significativamente la penalizzazione, specie su modelli non di lusso.
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Chi invece ha già fatto la propria scelta può stare tranquillo: la risoluzione delle Entrate ha chiarito che l’ecotassa si
applica solo sui veicoli per i quali sia l’acquisto sia l’immatricolazione vengono effettuati nel periodo stabilito dalla
legge: dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021. Dunque, chi ha già firmato il contratto e ora aspetta che il mezzo gli venga targato e consegnato non deve pagare l’ecotassa.
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Qualche operatore disinvolto potrebbe anche proporre di retrodatare contratti stipulati di qui ai prossimi giorni: di fatto, non esiste alcun obbligo di registrare con data certa le ordinazioni dei clienti. Attenzione, però: c’è anche chi deve pagare senza aver ordinato o scelto nulla. E senza avere alcuna colpa. Sono i proprietari dei mezzi che sono stati già targati all’estero e chiedono l’immatricolazione in Italia (la «nazionalizzazione», che normalmente riguarda gli stranieri che si trasferiscono nel nostro Paese, gli italiani che rimpatriano e i “furbetti della targa estera” - italiani o stranieri - ora costretti dal decreto sicurezza a regolarizzare la propria posizione).
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ln questi casi, l’ecotassa si paga anche se il veicolo non è stato appena acquistato: basta che il mezzo venga immatricolato in Italia. Lo dice la legge. Quello che la legge non prevedeva, ma si verificherà, è che la tassa colpirà anche chi aveva chiesto la nazionalizzazione con congruo anticipo: non poche sedi della Motorizzazione hanno arretrati che portano a immatricolare da oggi (quindi ad assoggettare al tributo, che per le nazionalizzazioni è dovuto a prescindere da un eventuale acquisto e dalla data in cui è avvenuto) anche auto per le quali le pratiche erano state aperte un mese fa e oltre.
Pagamenti rapidi
Non basta: chi è soggetto all’ecotassa deve anche pagarla fulmineamente. La risoluzione 32/E impone sostanzialmente di farlo solo il giorno dell’immatricolazione. Dice che bisogna provvedere entro
questo giorno, ma di fatto non lo si può fare in anticipo rispetto a questa data: occorre avere in mano la carta di circolazione,
che riporta in modo ufficiale le emissioni di CO2 del veicolo. Meglio non fidarsi di altre fonti: con le nuove regole di omologazione,
ogni esemplare fa storia a sé, perché le sue emissioni dipendono anche dagli optional scelti.
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Bisogna anche stare attenti al fatto che il giorno dell’immatricolazione spesso precede quello della consegna. Quindi bisognerebbe pagare anche senza aver materialmente ritirato il veicolo. E il venditore dovrebbe avvisare il cliente appena ha in mano la sua carta di circolazione. Altrimenti questi pagherà in ritardo, andando incontro alla consuete sanzioni: 0,1% giornaliero se tarda fino a 15 giorni, 1,5% dal 16° giorno e fino ai 30 giorni successivi alla scadenza, 1,67% al 31° giorno e fino ai 90 giorni dalla scadenza, 3,75% dal 91° giorno e fino a un anno dalla scadenza. Oltre il 12° mese successivo alla scadenza, salvo ristrette eccezioni, non è più applicabile il ravvedimento operoso per cui c’è la sanzione completa: 30%.
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Una soluzione potrebbe venire se si affermerà la prassi di delegare il pagamento al venditore, come si fa per gli altri tributi sull’acquisto di veicoli (Iva, Ipt e imposta di bollo sulle pratiche di immatricolazione e iscrizione al Pra). Inizialmente questa prassi pareva vietata: l’ecotassa si può pagare solo con F24, il che implica che i soldi escano dal conto dell’acquirente o di un commercialista da lui delegato. La risoluzione 32/E adotta invece una formulazione che pare ammettere che paghi l’agenzia di pratiche che effettua l’immatricolazione (normalmente è scelta dal venditore, ma giuridicamente esegue le operazioni in nome e per conto dell’acquirente). Bisogna veder però se le agenzie, che già normalmente anticipano grosse somme, si sobbarcheranno anche questo ulteriore esborso.
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Ecobonus comunque nel contratto
L’acquirente ha diritto all’ecobonus anche se il contributo non è ancora prenotabile. La prenotazione è un adempimento a carico
del venditore, che è comunque tenuto a inserire il bonus nel contratto, sottraendone l’importo al prezzo di listino (a prescindere da eventuali sconti commerciali).
Dunque, il contributo statale viene anticipato dal venditore al cliente. A prescindere sia dalla prenotazione del bonus sia dal fatto che essa venga poi correttamente confermata secondo la procedura che sta per essere stabilita dal decreto interministeriale attuativo.
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