Se la norma sull’ecotassa pare scritta per chiudere la porta all’elusione, colpendo anche gli acquisti all’estero (si veda l’articolo a fianco), quella sull’ecobonus potrebbe essere utilizzata anche da chi risiede all’estero? La risposta non c’è ancora: al momento, l’unica pronuncia ufficiale sull’ecotassa è la risoluzione 32/E, che però non affronta il problema.
Infatti, la risoluzione è stata emanata dall’agenzia delle Entrate solo all’ultimo momento (la sera del 28 febbraio, vigilia dell’entrata in vigore dell’ecotassa) e, forse per la fretta di fare in tempo, si è lasciata da parte l’ipotesi di immatricolazioni a nome di «stranieri di passaggio» (che circoleranno in Italia per non più di un anno) e italiani residenti all’estero.
Gli unici casi particolari di targatura presi in considerazione sono stati quelli che riguardano «agenti diplomatici esteri» (in pratica, Corpo diplomatico e Corpo consolare, articolo 131 del Codice della strada) e forze armate (articolo 138). In entrambi i casi, la risoluzione ha stabilito che l’esenzione dall’ecotassa non scatta.
Tuttavia, leggendo le righe della risoluzione dedicate a questi due casi, si può forse ricavare un’indicazione utile su ecobonus ed ecotassa per italiani residenti all’estero e stranieri di passaggio. Infatti, se ne ricava che per diplomatici e forze armate l’immatricolazione si può definire tale solo perché una targa viene attribuita a un veicolo, ma ciò avviene in base a una procedura speciale, che si distacca da tutti gli altri casi.
Per quello dei diplomatici, la richiesta non proviene da chi si dichiara proprietario (come invece è di consueto), ma dal ministero degli Esteri. Per le forze armate, l’intera procedura viene gestita dall’ente proprietario del veicolo e quindi non passa dalla Motorizzazione.
Se i parametri per considerare “speciale” una procedura sono più di uno come appare da questi casi, forse si può ritenere che il Codice ne preveda anche per italiani residenti all’estero e stranieri di passaggio: l’articolo 134 parla dell’immatricolazione «EE» (Escursionisti esteri), che è solo temporanea. E per questo potrebbe essere considerata “speciale”, quindi non toccata né dall’ecotassa né dall’ecobonus.
Ma dal 2010 l’articolo 134 prevede anche un’altra modalità: se si dichiara un domicilio legale in Italia, si può ottenere anche un’immatricolazione che la stessa norma pare considerare “ordinaria”. Infatti cita l’articolo 93, quello normalmente seguito per immatricolare. Si attende comunque una posizione ufficiale da Mise e/o agenzia delle Entrate.
© Riproduzione riservata