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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Legge sull’omicidio stradale a rischio di nuovi rilievi di incostituzionalità

La legge sull’omicidio stradale potrebbe finire ancora al vaglio della Corte costituzionale. Se due settimane fa la Consulta si è pronunciata sulle due questioni di legittimità costituzionale sollevate da giudici di merito in questi tre anni di applicazione della legge (la 41/2016) colpendone uno dei cardini (la revoca “automatica” della patente per chi causa un incidente con morti o feriti gravi) e “salvando” il divieto di bilanciare con l’attenuante del concorso di colpa le aggravanti su alcol e droga, altri dubbi emergono quasi quotidianamente nei processi. Finora i giudici non hanno sollevato formalmente questioni di legittimità costituzionale, ma non si può escludere che accada in futuro.

Peraltro, il comunicato stampa della Consulta sulla pronuncia di febbraio (la sentenza non è stata ancora depositata) lascia ipotizzare quali ulteriori aspetti della legge 41 potrebbero finire al vaglio. Per capirlo, bisogna partire da quel che pare il punto fermo della decisione: causare un incidente con morti o feriti gravi perché ci si è messi al volante sotto l’effetto di alcol o droghe è una condotta sintomatica di pericolosità ben più intensa di quella di chi causa lo stesso incidente perfettamente lucido, ma per avere commesso un’infrazione piuttosto comune. Non che, in quest’ultimo caso, non si rischi la revoca della patente, ma è il giudice che dovrà decidere, valutando tutte le circostanze concrete, se la sanzione accessoria più proporzionata non sia invece la sospensione.

Un criterio che potrebbe essere usato anche per valutare la legittimità costituzionale di un’altra questione che emerge non di rado: la procedibilità d’ufficio del reato di lesioni stradali gravi. Essa sembrava rientrare pienamente nella delega contenuta nella legge 103/2017, che prevedeva la procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

Il Governo ha poi deciso di conservare la procedibilità d’ufficio, sul presupposto che il delitto in questione comporti sempre un’incapacità per infermità della persona offesa.

Un’impostazione criticata nelle aule, soprattutto perché una lesione giudicata guaribile in meno di due mesi non sembra effettivamente produrre effetti tout court invalidanti. Senza considerare che, in un’ottica deflattiva, e di composizione del conflitto tra persona offesa e imputato, la procedibilità a querela di parte appareun forte incentivo al risarcimento dei danni in tempi rapidi.

Dunque, non si può escludere che venga sollevata la questione di costituzionalità, per violazione della delega parlamentare, anche alla luce del fatto che due settimane fa la Consulta ha stabilito che non si possono mettere sullo stesso piano condotte ben diverse sotto il profilo dell’intensità della colpa e della pericolosità.

Nello stesso senso, non si può escludere che la Corte costituzionale debba intervenire anche sulla fattispecie di omicidio stradale semplice, prevista dall’articolo 589-bis del Codice penale: non è infatti chiaro se, ai fini della determinazione della pena rilevante per decidere dell’ammissibilità all’istituto della sospensione del procedimento con la messa alla prova, si debba considerare l’attenuante speciale prevista dal comma 7 della medesima norma, ovvero quella che prevede un dimezzamento di pena in caso di responsabilità «non esclusiva» dell’imputato. La risposta affermativa è confortata dalla lettura della sentenza 36272/2016 delle Sezioni unite della Cassazione, là dove è scritto che «deve escludersi che nel sistema esista un criterio normativo unitario in base al quale determinare la pena ai fini dell’applicazione di istituti processuali».

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