Le Prefetture possono decidere autonomamente le deroghe al calendario dei divieti festivi di circolazione extraurbana ai mezzi pesanti, fissato annualmente dal ministero delle Infrastrutture. E si salva la riduzione di fatto del numero di tali divieti che fu stabilita dal Dl 5/2012 escludendone l’estensione “automatica” ai giorni prefestivi e postfestivi. Sono le conseguenze della sentenza 5572/2018 depositata il 1° marzo, con cui il Consiglio di Stato ha bocciato le tesi dell’associazione di consumatori Codacons, che in pratica chiedeva più giorni di divieto al traffico pesante.
Il ricorso Codacons era stato accolto dal Tar Lazio. Poi il ministero e le Prefetture avevano presentato un appello nel quale sono intervenute ad adiuvandum varie imprese e associazioni di categoria. Tra esse Confindustria, che «auspica che questi princìpi vengano finalmente recepiti in una regolamentazione amministrativa», che risponda «adeguatamente alle nuove esigenze di logistica, produzione e distribuzione commerciale».
Il Consiglio ha accolto l’appello, giudicando legittima l’attuale normativa sotto tutti e tre i punti criticati dal Codacons: la presunta sottovalutazione delle condizioni di traffico nei giorni precedenti e successivi a quelli festivi, la necessità di considerare la particolarità di alcune merci trasportate e la presunta mancanza di criteri ministeriali per orientare le Prefetture nelle decisioni sulle deroghe. Per i giudici, si tiene già conto di tutte le particolarità del traffico nei vari giorni e dei vari tipi di merce. Inoltre, i criteri di deroga rispondono a effettive esigenze di vita.
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