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Dossier L’avviso al guidatore va dato anche se il prelievo ha fini medici

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

L’avviso al guidatore va dato anche se il prelievo ha fini medici

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Non basta che il prelievo di sangue venga effettuato per finalità di cura per esonerare gli organi di polizia dall’obbligo di informare un guidatore ferito in un incidente che ha facoltà di farsi assistere da un avvocato di fiducia: ora la Cassazione (sentenza 11722/2019, depositata ieri dalla Quarta sezione penale) ritiene che l’avviso è comunque necessario quando il prelievo viene eseguito all’interno di un protocollo terapeutico che di per sè non rende necessario che venga rilevata la concentrazione di alcol presente nel sangue.

Dunque ora la Cassazione precisa in modo restrittivo l’ormai consolidato principio secondo cui l’analisi del sangue prelevato su un ferito dopo un incidente nell’ambito degli «ordinari protocolli sanitari» può essere utilizzata per determinare anche il suo tasso alcolemico, senza che sia necessario l’avviso all’interessato. L’avviso occorre quando il prelievo è «autonomamente richiesto» dall’organo di polizia ed è proprio sulla natura di tale richiesta che si fonda la distinzione che ora la Corte introduce.

Esaminando la giurisprudenza di legittimità recente (sentenze 49371 e 6514 del 2018, 51284/2017 e 3340, 53293 e 43894 del 2016), emerge l’individuazione del caso in cui il personale sanitario opera solo come «longa manus della polizia giudiziaria». Ma questo non basta: bisogna anche andare a vedere se un prelievo eseguito dai sanitari di propria iniziativa sia motivato anche dalla necessità di conoscere il tasso alcolemico perché tale dato sia necessario a fini terapeutici.

La conclusione è che «non c’è ragione di limitare l’obbligo di avviso al solo caso di richiesta di esecuzione del prelievo (da parte della polizia, ndr), perché la ratio...è comune all’ipotesi in cui» gli inquirenti chiedano per i loro fini (giudiziari) un’ulteriore analisi di sangue che era stato già prelevato a fini di cura. Quindi, «l’ipotesi in cui non c’è necessità di dare l’avviso è solo quella in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto di procedere per l’accertamento del tasso alcolemico e la p.g. rivolga una richiesta sostanzialmente inutile o si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi».

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