Il credito d’imposta è utilizzabile dalle imprese costruttrici o importatrici esclusivamente in compensazione, tramite il modello di pagamento F24 (codice tributo da determinarsi), inviabile tramite Entratel o Fisconline. Non sarà possibile richiedere il rimborso dell’importo non utilizzato in compensazione. A questa compensazione non si applicano né il limite generale dei 700.000 euro per le compensazioni annuali in F24, né il limite dei 250.000 euro, previsto per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU (articolo 1, comma 53, legge 244/2007). In base all’articolo 1, comma 1061, Legge 145/2018, però, la compensazione in F24 potrà essere effettuata solo per versare le «ritenute» Irpef «operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente», l’Irpef, l’Ires e l’Iva, dovute (anche in acconto) per l’anno «in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi». Nell’emanando decreto attuativo è stato tolto il riferimento all’Irpef, quindi, la compensazione non dovrebbe essere possibile e il credito non compensato non potrà essere richiesto a rimborso (quindi, nella sostanza, verrà perso) per le «imprese costruttrici o importatrici» che non versano queste tre imposte (Irpef dei dipendenti, Ires o Iva). Si pensi, ad esempio, ad un importatore, senza dipendenti, costituito in forma di società di persone o di Srl trasparente, che risulta a credito di Iva, per svariati motivi. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
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