La detrazione del 19% e l’Iva al 4% spetta una sola volta nel corso di un quadriennio dalla data di acquisto del veicolo. Però è consentito ottenere nuovamente il beneficio della detrazione e dell’Iva ridotta, anche per acquisti che ricadono nel quadriennio stesso, a patto che il primo veicolo agevolato sia stato demolito e cancellato dal Pra o nel caso in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato, come risulta dalla relativa denuncia di furto e dall’iscrizione al Pra della perdita di possesso. In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Non si usufruisce del beneficio, se il veicolo è stato cancellato dal Pra perché esportato all’estero. Il Fisco ha previsto un caso in cui si decade dal beneficio con effetti retroattivi. Al verificarsi di questa fattispecie, infatti, l’interessato deve versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse e di cui si è beneficiato. La previsione vale sia per la detrazione Irpef che dell’Iva ridotta e consiste nella cessione del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto. Due le eccezioni: trasferimento per mutate necessità legate al proprio handicap, o per acquistare un nuovo veicolo con diversi adattamenti, oppure cessione effettuata dall’erede che ha ricevuto il mezzo in eredità.
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