Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, cosiddetto “bollo auto”, esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà di auto e moto (Ipt), diritto alla detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto delle autovetture, da operarsi in dichiarazione dei redditi, nonché applicazione dell’Iva ridotta al 4% sull’acquisto del mezzo, in luogo di quella ordinaria al 22%. Queste le principali agevolazioni che possono spettare ai disabili in tema di mezzi di trasporto a motore.
Detrazione Irpef del 19%
Innanzi tutto, i beneficiari della disciplina di favore sono:
i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
disabili con ridotte o impedite capacità motorie, a condizione che i veicoli siano appositamente adattati;
i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
le persone non vedenti e non udenti (ma limitatamente ai soli autoveicoli di cui di cui all’articolo 54 comma 1 lettere a), c), f) e m) del Dlgs 285/92).
Se la persona disabile è fiscalmente a carico di un suo familiare (avendo, cioè, un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro), quest’ultimo può ugualmente beneficiare del bonus se sostiene la spesa nell’interesse del disabile.
Rientrano nella disciplina, a prescindere dalla loro cilindrata, i veicoli necessari per la locomozione dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti che siano classificabili dal
Codice della strada (Dlgs 285/92) come:
motoveicoli, di cui all’articolo 53 comma 1 lettere b), c) e f) - ossia rispettivamente: motocarrozzette, veicoli a tre ruote
per trasporto promiscuo e veicoli a tre ruote per trasporti specifici;
autoveicoli, di cui all’articolo 54 comma 1 lettere a), c), f) e m) - ossia autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo,
autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan (comunemente detti “camper”).
Per i non vedenti, non udenti, con handicap psichico o mentale ma che fruiscono dell’indennità di accompagnamento, nonché gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, l’agevolazione è riconosciuta sugli autoveicoli, anche non adattati.
In ogni caso, la detrazione del 19% va calcolata sul costo sostenuto sull’acquisto del mezzo, nei limiti della soglia fiscale di 18.075,99 euro. La stessa spetta una sola volta, per un solo veicolo, nel quadriennio a decorrere dalla data di acquisto.
Infine, la detrazione può essere utilizzata in un’unica soluzione nel periodo in cui il veicolo è stato acquistato, oppure è possibile ripartirla in 4 quote annuali di pari importo; scelta quest’ultima senz’altro preferibile nel caso non ci fosse capienza nell’anno dell’acquisto, visto che le detrazioni sono fruibili fino al raggiungimento dell’imposta lorda.
Iva agevolata del 4%
Risparmio immediato di imposta nel caso di acquisto in cui è applicabile l’Iva agevolata al 4%: già al momento del pagamento il beneficio è subito tangibile e non di poco conto. Su una base imponibile di 10.000 euro il costo dell’auto comprensivo
di Iva sarebbe di 10.400, anziché 12.200 euro.
È applicabile l’Iva al 4%, sull’acquisto di autovetture nuove o usate - senza limiti di valore - ma con cilindrata non superiore a: 2.000 centimetri cubici, con motore a benzina; 2.800 centimetri cubici, con motore diesel.
L’Iva ridotta al 4% è applicabile anche sugli acquisti di optional, prestazioni relative all’adattamento di veicoli ma anche per la riparazione degli adattamenti realizzati, compresi i relativi ricambi (circolare Entrate numero 17/E del 24 aprile 2015).
I soggetti e i veicoli destinatari della disciplina sono i medesimi descritti per la detrazione Irpef, con l’eccezione degli autocaravan per cui è possibile godere della sola detrazione Irpef, ma non anche dell’Iva ridotta e alcune precisazioni per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Tra questi ultimi, coloro che non sono affetti da handicap grave, l’aliquota agevolata può essere fruita a patto che il veicolo risulti adattato alla minorazione di tipo motorio di cui si è affetti. L’adattamento deve essere effettuato prima dell’acquisto (o perché prodotto in serie in questo modo o per effetto di modifiche fatte eseguire dal rivenditore) e risultare dalla carta di circolazione. È necessario conseguire la patente di guida speciale entro un anno dall’acquisto, o decade il beneficio.
Come per la detrazione del 19%, anche per l’Iva l’applicazione dell’aliquota al 4% spetta per una sola volta nel corso di quattro anni a partire dalla data di acquisto.
LE NORME
Legge 145/2018
Si tratta della legge di “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021” che stabilisce, tra l’altro, le agevolazioni per chi acquista un’auto. Il bonus messo a disposizione aumenta se,
contestualmente, si consegna un vecchio veicolo. I contributi statali vengono fissati per il periodo che va dal 1° marzo 2019
al 31 dicembre 2021. Nel testo anche indicazioni operative per il rimborso della cifra al venditore.
Legge 104/1992
La “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” (104/92), oltre ai permessi
lavoro, prevede per i cittadini disabili particolari agevolazioni per specifiche tipologie di spese, come l’acquisto di autoveicoli:
detrazione Irpef 19% sul costo del veicolo (fino a 18.057,99 euro), Iva 4% sull’acquisto del veicolo; esenzione dal pagamento
del bollo; esonero dell’imposta di trascrizione per i passaggi di proprietà.
IL MODULO
Iva al 4%, il link dal quale scaricare il modulo
Il titolare di 104 che acquista l’auto con l’agevolazione ottiene un sostanzioso sconto; la legge stabilisce che, per la
cessione da società o concessionaria l’Iva è al 4%, anziché al 22%. Sia su auto nuove che usate, a condizione che la cilindrata
sia fino a: 2.000 cc, se a benzina; 2.800 cc, se diesel. L’Iva al 4% è applicabile all’acquisto contestuale di optional; alle
prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai citati limiti di cilindrata);
alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento. L’aliquota del 4% si applica anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle auto delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.
Qui è possibile scaricare il modulo: http://www.aci.it/fileadmin/documenti/ACI/Al_servizio_del_cittadino/Disabili/Modello_acquisto_sus_Inform_Iva_agev.pdf
I QUESITI
Sono invalida al 55 per cento: ho diritto all’agevolazione per l’acquisto di un’auto da parte di disabili secondo la legge
104/1992? Poiché il 19% della spesa è detraibile dall’Irpef, ma non ho capienza, la somma mi verrà rimborsata come accade
per le spese mediche?
L’agevolazione ai fini Irpef per l’acquisto dell’auto (detrazione pari al 19% del costo sostenuto da calcolare su una spesa
massima di 18.075,99 euro riconosciuta - ex articolo 15, comma 1, lettera c del Dpr 917/1986 - solo se il veicolo è utilizzato,
in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili) può essere fruita solo dai seguenti soggetti (o, qualora
fosse fiscalmente a suo carico, da un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile): non vedenti e sordi;
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento e disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie (solo per quest’ultima
categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo). L’incapienza del contribuente
(che si ha qualora la detrazione fosse d’importo superiore all’imposta dovuta) non dà luogo a rimborso.(Gabriele Ferlito)
Nel 2016 è stata acquistata un’auto per disabili, con Iva al 4 per cento. L’intestataria (senza reddito e a carico del coniuge)
è però venuta a mancare qualche mese dopo l’acquisto. Chi può scaricare la spesa sostenuta: il coniuge della donna o anche
il figlio, quale erede, avendo già effettuato il passaggio di proprietà dell’auto a suo nome?
Si ritiene che, per coerenza e continuità con lo status di soggetto fiscalmente a carico del coniuge superstite, quest’ultimo
sia il soggetto legittimato alla detrazione della spesa per l’acquisto dell’auto del coniuge disabile deceduto nel corso del
periodo d’imposta 2016. Anche se l’altro erede, figlio del de cuius, provveda alla successiva intestazione a suo nome della
proprietà
del veicolo.(Alfredo Calvano)
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