Il riscatto di laurea agevolato alla luce della legge di conversione del decreto di riforma del welfare (legge 26/2019) ha perso il requisito più restrittivo del limite anagrafico.
L'originaria versione del decreto infatti prescriveva che l'assicurato, al momento della domanda, avesse una età anagrafica di massimo 44 anni e 364 giorni.
Oltre a questo requisito, restano le condizioni di legittimità proprie di tutti i riscatti, a partire da quello che prevede che l’iscritto sia iscritto con almeno un contributo versato a una delle gestioni Inps; il riscatto agevolato non è infatti accessibile a chi è stato iscritto unicamente a una cassa professionale.
Inoltre, la Gestione in cui viene richiesto il riscatto dovrà risultare già esistente nel periodo del corso legale di studi, motivo per il quale i riscatti non possono essere richiesti in Gestione Separata per periodi anteriori all'aprile del 1996.
Il riscatto non potrà coprire periodi già sottoposti a contribuzione, come nel caso di uno studente lavoratore che abbia avuto rapporti di lavoro durante l'intero ciclo di studi universitari; per chi avesse invece svolto incarichi non continuativi, potrà essere riscattato il solo periodo scoperto da contribuzione del corso legale di studi.
Ma il requisito più importante del riscatto forfettario (ogni anno di riscatto prevede infatti nel 2019 un onere fermo a 5.240 euro integralmente deducibili dall'imposta) risiede nel periodo di studi. Questo dovrà infatti collocarsi in periodi da valutare con il sistema contributivo. Ai sensi della L. 335/1995, tali periodi partono per la generalità degli assicurati dal 1° gennaio 1996, mentre solo per coloro che hanno almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 il metodo contributivo risulta applicabile -salvo clausole di garanzia di risparmio per la finanza pubblica introdotte dalla L. 190/2014- a partire dal gennaio 2012.
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Va dunque ribaditoche non è in alcun modo richiesto che i richiedenti non abbiano contributi prima del 1996. Tale requisito è invece previsto per la sola pace contributiva (riscatto dei periodi non coperti da contribuzione), che è ospitata nel medesimo articolo del decreto e disciplinata dalla stessa Circolare n. 36/2019 diramata da Inps. Tale condizione di ‘vicinato' normativo e di prassi ha ingenerato in modo diffuso una certa confusione fra i due istituti, simili ma diversi. La pace contributiva è infatti sperimentale fino al 2021 e accessibile solo per chi non ha contributi ante 1996, nonché prevede un limite di riscatto a massimo 5 anni.
Il riscatto laurea agevolato è invece stabile, permette di avere contributi ante 1996 e non ha alcun limite agli anni di riscatto richiedibili (un medico che si sia immatricolato nel 1997 potrà riscattare in modo agevolato tutti e 6 i suoi anni di studio universitario a prezzo agevolato). Va oltretutto aggiunto che in base alla lettera della norma, un soggetto con meno di 18 anni di contributi al 1995, potrebbe esercitare l'opzione per il metodo contributivo (art. 1 c. 23 L. 335/1995) e applicare alla sua intera carriera il metodo introdotto dalla Riforma Dini; tale opzione renderebbe a questo punto sdoganato il riscatto light anche per gli anni di studio in corso ante 1996, in quanto la norma non pone alcun esplicito argine cronologico, ma aggancia la fattibilità della opzione agevolato al metodo di calcolo applicato. In attesa dei necessari chiarimenti da parte di Inps sulla fattibilità, può essere utile pensare a un esempio.
Si prenda il caso di una lavoratrice nata a ottobre del 1956 che abbia ricoperto nel tempo incarichi di responsabilità fino a percepire retribuzioni annue lorde negli ultimi 10 anni comprese fra 90 e 110.000 euro.
La lavoratrice risulta a oggi titolare nel fondo dei dipendenti di 32 anni e 4 mesi di contributi e avrà maturato una pensione pari a 4.230 euro calcolata con il metodo misto con circa 9 anni afferenti al metodo di calcolo retributivo.
La stessa aveva conseguito fra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 una laurea quadriennale in giurisprudenza.
L'ingresso a pensione di vecchiaia decorrerebbe previsionalmente nel febbraio del 2024. In realtà la dipendente avrebbe i requisiti anagrafici per potere aderire alla cd. opzione donna (58 anni da compiere entro il 2018 per le lavoratrici dipendenti), ma non avendo maturato i 35 anni di contributi richiesti
dalla norma, potrebbe utilizzare il riscatto della laurea per arrivare alla soglia dei 35.
Inviata la domanda di riscatto, l'onere ricevuto per i 2 anni e 8 mesi residui sarà pari a euro 128.320 euro, calcolati con il metodo della cd. riserva matematica che determineranno un incremento sulla pensione mensile di circa 435
euro lordi.
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In questa prospettiva, dal momento che opzione donna costringe l'assicurata a ricevere un assegno interamente ricalcolato
con il metodo contributivo, la dirigente potrebbe prendere in considerazione la strada del riscatto light (in attesa delle
conferme da parte di Inps).
Opzionerà ancor prima del riscatto la opzione per il metodo contributivo; la pensione mensile sarà abbattuta nel suo caso 7,3% scendendo a 3.922 euro lordi mensili. Una volta effettuata l'opzione, la dipendente avrà -secondo la lettura delle norme sopra proposta- diritto a riscattare il periodo richiesto in modo agevolato
a euro 14.000, con un risparmio dell'89%.
L'incremento sulla pensione si ridurrà a circa 53 euro mensili, proporzionalmente al minor onere versato in quota contributiva.
In questo modo, tuttavia, esaurita la finestra di 12 mesi la lavoratrice potrà accedere a pensione in opzione donna con un notevole anticipo rispetto al 2024 e anche con un notevole risparmio rispetto all'esborso del riscatto che avrebbe anche consentito (a prezzo ancora più alto) l'accesso in Quota 100 a metà del 2020.
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