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Dossier Alcol, dubbi sul no alla cancellazione dal certificato penale

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Alcol, dubbi sul no alla cancellazione dal certificato penale

(Ansa)
(Ansa)

La Consulta dovrà tornare a pronunciarsi su reati stradali: la Cassazione, con l’ordinanza 17270 del 19 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionalità sulla disciplina in materia di casellario giudiziale (Dpr 313/2002), dove prevede che le sentenze di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità, poi dichiarato estinto per positivo svolgimento dello stesso, risultino nei certificati del casellario chiesti dall’interessato.

La non menzione, oggi, opera automaticamente per patteggiamento e decreto penale di condanna e va qualificata – come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza 223/1994) - come incentivo ad accelerare la definizione del processo. Peraltro, anche la riabilitazione e l’estinzione del reato a seguito del trascorso positivo del periodo di sospensione condizionale della pena comportano la cancellazione delle condanne dai certificati del casellario. Non garantire analogo beneficio a chi, con il lavoro di pubblica utilità, abbia volontariamente svolto un percorso di condotte in favore della collettività pare irragionevole.

Ma le argomentazioni decisive fanno leva sulla recente sentenza 231/2018 della Consulta, che ha dichiarato l’incostituzionalità della normativa in materia di casellario perché non prevedeva l’esclusione, nei certificati chiesti dai privati, dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova e della sentenza che dichiara l’estinzione del reato a seguito del lavoro svolto. I due istituti – sospensione del procedimento penale con messa alla prova e svolgimento del lavoro di pubblica utilità – sono infatti riconducibili a un unico comune denominatore: valorizzare la risocializzazione attraverso lo svolgimento volontario di attività gratuita per la collettività.

In questi casi, non premiare l’interessato con la non menzione appare ingiustamente punitivo, dato che il precedente costituisce un pregiudizio reputazionale agli occhi dei terzi (come il potenziale datore di lavoro), che va confinato nel certificato a uso esclusivo del giudice, per garantire che la sostituzione della pena non venga concessa una seconda volta.

Peccato che la riflessione della Cassazione non sia stata prima colta dal legislatore, che avrebbe potuto risolverla all’interno del Dlgs 122/2018 (modifica della normativa in materia di casellario giudiziale), prevedendo, come stabilito dalla Corte costituzionale, la non menzione nel certificato chiesto dall’interessato (che diventa unico) delle sentenze che hanno dichiarato l’estinzione del reato a seguito del buon esito della messa alla prova. Si sarebbe potuto evitare un nuovo intervento della Consulta, il cui esito appare scontato.

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