Non ha colpa il conducente di un’ambulanza che passa con il rosso a sirene spiegate e si scontra con un’auto che procede sui 100 all’ora su un viale cittadino. La sentenza 19/533 del gip di Milano, depositata l’11 marzo, sembra scontata, ma non è così: con la legge sull’omicidio stradale (la 41/2016), si è scatenata la caccia al concorso di colpa. La norma, per calibrare l’inasprimento delle pene che ha portato, ne prevede un taglio fino alla metà, se c’è anche responsabilità di terzi.
Nel caso dell’ambulanza, la difesa dell’automobilista faceva perno proprio sul passaggio col rosso. E il pm aveva addebitato al soccorritore un’omessa prudenza nell’attraversare un vialone a quattro carreggiate (più lo spazio per le rotaie del tram), argomentando che egli avrebbe dovuto fermarsi prima della carreggiata percorsa dall’auto, per accertarsi di avere via libera. La base giuridica di ciò è l’articolo 177 del Codice della strada e la giurisprudenza della Cassazione, che non esimono chi guida con sirene spiegate dal verificare che gli altri lo abbiano visto
Ma per il gip «il dovere di verifica non può essere disgiunto dal parametro della prevedibilità». E una violazione così macroscopica come quella commessa dall’automobilista è poco prevedibile. Tanto più che il perito del pm ha ricostruito che l’ambulanza stava attraversando l’incrocio ad appena 10-14 km/h, quindi con prudenza.
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