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Dossier In autostrada sequestri fatti pure con carri non autorizzati

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

In autostrada sequestri fatti pure con carri non autorizzati

(Fotogramma)
(Fotogramma)

Dopo meno di quattro mesi affiorano ricorsi (si veda l’articolo sotto) e dubbi. L’oggetto è la circolare del 21 gennaio con cui il ministero dell’Interno ha dettato le procedure per applicare le nuove norme su sequestro e fermo amministrativo del veicoli stabilite dal decreto sicurezza (Dl 113/2018). I problemi appaiono soprattutto due: la procedura da seguire quando ci si trova in autostrada e che cosa accade quando l’interessato non è in grado di indicare subito il luogo in cui potrà custodire il veicolo.

Era prevedibile che si ponessero problemi: la circolare è un vero e proprio manuale operativo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 aprile), che va fino nei dettagli.

In autostrada
La circolare (300/A/559/19/101/20/21/4) ammette l’intervento di carri attrezzi chiamati direttamente dal conducente in caso di sequestro o fermo del veicolo in ambito autostradale. Qui l’articolo 175 del Codice della strada consente gli interventi per il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli solo agli enti e alle imprese autorizzati, anche preventivamente (come poi avviene nella stragrande parte dei casi), dall’ente proprietario. Ma, secondo la circolare, «il soggetto che interviene per il trasporto ... potrà agire anche in ambito autostradale in deroga alla previsione di cui all’articolo 175, comma 12 del CdS, trattandosi di attività diversa dalla rimozione o soccorso».

Dunque, l’articolo 175 viene derogato per via interpretativa. E di sicuro le operazioni di sequestro e fermo non sono interventi di soccorso. Ma lascia dubbi il fatto che la circolare le ritenga diverse anche da quelle di rimozione.

Bisogna però escludere che questa discutibile interpretazione sia stata dettata appositamente per fungere da appoggio alla nuova disciplina di fermo e sequestro: conferma un’espressione sovrapponibile che risale a cinque anni fa, contenuta nella circolare Prot. 300/A/5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014. E finora non è noto che quest’ultima circolare sia stata mai messa in discussione in modo radicale. Vedremo se lo sarà adesso che si è aggiunta quella del 21 gennaio.

I tre giorni
Uno dei princìpi più importanti fissati dal decreto sicurezza in materia di fermo e sequestro è la nomina del trasgressore a custode del veicolo, per far sì che lo Stato risparmi sulle spese di custodia. La circolare concede un termine di tre giorni all’interessato se non fosse in grado di indicare immediatamente il luogo della custodia.

Il termine così stabilito gli deve essere comunicato e va riportato nel verbale di affidamento del veicolo. In caso di inottemperanza del termine, si dovrebbe applicare la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 180, comma 8 del Codice della strada (da 431,00 a 1.734,00 euro).

Ma l’applicazione di tale norma genera due dubbi:
in primo luogo, la procedura non ha una copertura legislativa;
soprattutto, per quei tre giorni non è chiaro come l’organo di polizia possa sapere dov’è il veicolo e, se poi il proprietario non comunica il luogo di custodia, appare punibile solo con la sanzione prevista dall’articolo 180 e non per circolazione con veicolo sotto sequestro.

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