Prende sostanza la nuova figura dell’ispettore nei centri revisione veicoli, introdotta due anni fa. La Conferenza Stato Regioni ha fissato in via definitiva i criteri per la loro formazione e nomina, con un accordo raggiunto nella seduta del 19 aprile, attuativo del Dm Trasporti 214 del 19 maggio 2017, che prevede nuove e più severe modalità delle revisioni.
Si temeva battaglia sulla durata dei corsi, per la quale si parlava di un accorciamento (rispetto alle 346 ore ora fissate) per facilitare la costituzione di nuovi centri di revisione privati. Ma evidentemente è prevalso il giudizio che gli attuali 8.900 centri sono sufficienti per controllare non più di 14 milioni di veicoli all’anno (in media 1,460 veicoli a testa), dato il modesto compenso stabilito per legge in 45 euro a favore del centro (il resto del costo di 67 a carico del cittadino sono tasse e diritti per lo Stato).
Agli ispettori è imposto che non solo soddisfino i nuovi requisiti minimi di competenza e di formazione, ma che soprattutto siano «esenti da conflitto di interesse al fine di assicurare un elevato livello di imparzialità e di obiettività». Tema molto discusso e fonte di polemiche sull’attività dei centri con annessa officina di riparazione.
Gli ispettori già precedentemente autorizzati o abilitati ai controlli tecnici e in attività alla data del 20 maggio 2018 in qualità di responsabili tecnici (ruolo soppresso) sono esentati dai requisiti previsti e abilitati di diritto ai controlli sui veicoli non superiori a 3,5 tonnellate di massa complessiva.
Per i nuovi candidati è imposto l’obbligo di frequenza a corsi di istruzione articolati in tre parti:
Modulo A (teorico, con durata di 120 ore);
Modulo B (teorico-pratico con durata di 170 ore con la parte pratica da svolgere presso un centro autorizzato);
Modulo C (teorico-pratico per i veicoli pesanti, di durata 50 ore con un periodo di affiancamento pratico presso un centro autorizzato).
In nessun caso è prevista la formazione a distanza con modalità e-learning.
Al termine di ciascun modulo, Regioni e Province autonome rilasciano ai candidati un attestato di frequenza e di profitto. I candidati in possesso di laurea triennale, quinquennale o magistrale (master) in ingegneria meccanica, sono esonerati dalla frequenza del Modulo A.
Acquisito il certificato di efficienza del Modulo A, i candidati accedono al Modulo B, superato il quale vengono ammessi all’esame di abilitazione ai controlli sui veicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate.
Gli ispettori abilitati modulo B (veicoli leggeri) e quelli esonerati dai requisiti perché tecnici già abilitati alla data del 20 maggio 2018 (vecchio regime) possono accedere agli esami di abilitazione per controllare i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, in previsione di dare attuazione a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2019 (145/2018, comma 1049) che prevede la revisione dei mezzi pesanti presso i centri privati. Se ne parlerà nel corso di una riunione, non facile dati gli interessi in gioco, indetta dal ministero per il 24 maggio.
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