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Dossier Lesioni micropermanenti risarcibili, radiografie non sempre necessarie

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Dossier | N. 509 articoli Circolazione stradale

Lesioni micropermanenti risarcibili, radiografie non sempre necessarie

Torna l’incertezza sulla risarcibilità delle lesioni micropermanenti non comprovate da un esame strumentale oggettivo. L’obbligo di tale accertamento fu introdotto nel 2012 in funzione antifrode e confermato dalla giurisprudenza. Ma alcune sentenze hanno negato che l’esame strumentale sia un presupposto imprescindibile del risarcimento e ora a queste si aggiunge l’ordinanza 10819/2019 della Terza sezione della Cassazione.

Nella vicenda decisa da questa ordinanza, il giudice di pace di Padova aveva condannato una compagnia al risarcimento del danno biologico a una danneggiata da sinistro stradale per lesioni micropermanenti, sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato i postumi permanenti residuati senza alcun esame clinico strumentale oggettivo.

Nel ricorso in appello, la compagnia ricordava l’interpretazione letterale dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni così come modificato dall’articolo 32 della legge 27/2012, secondo cui le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento strumentale obiettivo non potranno dar luogo a risarcimento del danno biologico permanente e che il danno è risarcibile solo a seguito di riscontro medico-legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione.

Il Tribunale di Padova confermò la sentenza di primo grado e la compagnia impugnò tale decisione in Cassazione per asserita violazione dell’articolo 139 del Codice delle assicurazioni. Ora la Corte richiama precedenti pronunce (18773/2016, 1272/2018 - si veda Il Sole 24 Ore del 6 marzo 2018 - e 17444/2018) che hanno escluso che l’accertamento strumentale sia un presupposto indefettibile per il ristoro delle micropermanenti.

Ecco, in sintesi, il ragionamento della Cassazione: è vero che il legislatore con la norma del 2012 voleva sollecitare magistrati, avvocati e consulenti tecnici a un rigoroso accertamento dell’effettiva esistenza dei postumi di modesta entità, ma tale rigore non può essere inteso nel senso che la prova di tali lesioni vada fornita esclusivamente con l’accertamento clinico strumentale.

Come già evidenziato nella sentenza 18773/2016, «è sempre e soltanto l’accertamento medico-legale svolto in conformità alla leges artis a stabilire se la lesione sussista e quale percentuale sia ad essa ricollegabile». E «l’accertamento medico non può essere imbrigliato con un vincolo probatorio che, ove effettivamente posto per legge, condurrebbe a dubbi non manifestamente infondati di legittimità costituzionale», posto che «il diritto alla salute è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione».

La Corte conclude che l’articolo 139 va interpretato tenendo presente che vi possono essere situazioni in cui quali la natura della malattia e la modestia delle lesioni impongono un accertamento strumentale, ma vi sono altri casi in cui si può giungere ad una diagnosi attendibile anche senza ricorrere a tali accertamenti, tenuto conto del ruolo insostituibile della visita medico-legale e dell’esperienza clinica dello specialista.

Questa ordinanza non metterà certo la parola fine al rapporto tra accertamento strumentale e risarcibilità delle micropermanenti e vi saranno ancora sentenze di merito di segno contrario. C’è chi riterrà indispensabile un accertamento strumentale oggettivo per la liquidazione dei danni micropermanenti nel rispetto di un’interpretazione letterale dell’articolo 139 del Codice (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 aprile 2018) e ci saranno altri giudici che, seguendo l’interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione, non riterranno invece un requisito imprescindibile tale accertamento.

La speranza è che per mettere un po’ di ordine e non creare disparità di trattamento, si pronunci ancora la Corte costituzionale. È vero che la Corte ha già affermato la legittimità costituzionale dell’articolo 139 del Codice (ordinanza 26 novembre 2015, n. 242). Ma la legge Gelli ha esteso l’applicabilità dell’articolo in questione alla responsabilità sanitaria, quindi è ragionevole ritenere che i giudici costituzionali possano rivedere le proprie valutazioni e dare un quadro più preciso a cittadini e operatori. Per non lasciarli nell’incertezza attuale.

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