La sospensione del processo civile in attesa della sentenza penale su un incidente stradale va applicata solo se tra i due procedimenti c’è identità dell’oggetto e dei soggetti coinvolti. Lo ha stabilito una recente sentenza delle Sezioni unite della Cassazione (la 13661 del 21 maggio 2019).
L’articolo 75, comma 3 del Codice di procedura penale stabilisce che, se l’azione civile per ottenere dall’imputato il risarcimento dei danni da reato è proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il processo civile è sospeso sino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione.
Così la sospensione era stata applicata dal Tribunale di Milano anche a un caso in cui la moglie, i figli e i fratelli di una vittima di incidente stradale avevano fatto causa al responsabile civile e al suo assicuratore, dopo che i soli fratelli si erano costituiti parti civili nel processo penale contro il responsabile (condannato in primo grado). Contro la sospensione, i congiunti avevano proposto regolamento di competenza in Cassazione.
La Terza sezione della Corte - rilevando che non c’era coincidenza tra i soggetti costituiti parti civili e quelli che avevano proposto l’azione civile e che in questo giudizio era presente l’assicuratore del responsabile - aveva prospettato che a decidere fossero le Sezioni unite. Delineando tre possibili soluzioni: la sospensione del giudizio civile nei confronti di tutti i soggetti o soltanto per il danneggiante e l’imputato oppure nessuna sospensione.
Le Sezioni unite, premettendo che il valore dell’uniformità dei giudicati ha nel tempo perso importanza (ad esempio nel rapporto tra giudizio tributario e penale, ma anche in seno al medesimo giudizio penale) e che è il principio costituzionale del giusto processo a dover guidare il giudice, hanno concluso che le ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’articolo 75 devono rappresentare un’eccezione. Che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente.
In caso contrario, afferma la Corte, estendere l’applicazione di un’ipotesi di sospensione del processo civile nei casi come quello sottoposto al suo esame nel quale non vi è coincidenza tra le parti del giudizio civile e quelle del processo penale, sacrificherebbe in maniera ingiustificata l’interesse di tutti i soggetti coinvolti e ciò in violazione del principio del giusto processo sancito dall’articolo 111, secondo comma della Costituzione.
Per questi motivi, le Sezioni unite hanno annullato l’ordinanza e disposto la prosecuzione del processo civile davanti al Tribunale di Milano.
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