Norme & Tributi

Dossier Assegni familiari: come si definiscono gli importi

  • Abbonati
  • Accedi
    Dossier | N. 2 articoli Le novità sugli assegni familiari

    Assegni familiari: come si definiscono gli importi

    L’assegno per il nucleo familiare consiste in un trattamento economico che spetta, a richiesta, a tutti i lavoratori i cui redditi complessivi siano al di sotto di determinati limiti, stabiliti di anno in anno. Tale importo, espressamente escluso sia da contribuzione che da tassazione, costituisce una somma netta da corrispondere al dipendente.

    La misura dell’assegno è di importo variabile, sulla base di tre fattori principali:

    - tipologia del nucleo familiare;
    - numero dei componenti del nucleo;
    - reddito complessivo conseguito da tutti i componenti.

    Le fasce di reddito e gli importi da corrispondere, a loro volta, sono differenziati a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, distinte in specifiche tabelle pubblicate annualmente dall’Inps, con decorrenza dal 1° luglio di ogni anno e valide fino al 30 giugno dell’anno successivo.

    Pertanto, il 1° luglio prossimo entreranno in vigore i nuovi importi degli assegni del nucleo familiare, validi fino al 30 giugno 2020, stabiliti dall’Inps con la circolare 66 del 17 maggio 2019. Alla circolare sono allegate, come di consueto, le tabelle di riferimento per la determinazione dell’importo dell’assegno, codificate dall’Inps con numeri diversi a seconda della tipologia del nucleo familiare (ad esempio, tabella 11: «Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore»).

    La misura dell’assegno, che varia in funzione del numero dei componenti del nucleo, è stabilita in importi decrescenti per scaglioni crescenti del reddito conseguito da tutti i componenti e cessa al raggiungimento di determinate soglie, diverse a seconda della tipologia del nucleo familiare. Sono, infatti, previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei familiari, come ad esempio nel caso di nuclei monoparentali o con componenti diversamente abili.

    Reddito
    Per ottenere il pagamento dell’assegno i dipendenti devono presentare all’Inps una richiesta telematica per ogni anno in cui si ha diritto, indicando il reddito di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. La domanda viene fatta, di norma, dal componente del nucleo (esclusi i figli e equiparati) che è titolare di un rapporto di lavoro dipendente; se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, la stessa può essere presentata indifferentemente dall’uno oppure dall’altro.

    Per quanto riguarda le domande decorrenti dal 1° luglio prossimo, il reddito da prendere in considerazione ai fini della concessione dell’assegno per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 è quello prodotto nell’anno 2018 e comprende la somma dei redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (al lordo quindi delle detrazioni, degli oneri deducibili e delle ritenute) e dei redditi di qualsiasi natura, - compresi - se superiori a 1.032,91 euro, quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva.

    L’assegno, in ogni caso, spetta solo se la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività di lavoro dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione e altro), riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell’intero reddito.

    Nucleo familiare
    Fanno parte del nucleo familiare i seguenti soggetti:

    - il lavoratore richiedente l’assegno;

    - il coniuge/parte dell’unione civile non legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile (anche se non convivente) o che non abbia abbandonato la famiglia;

    - i figli e equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti, conviventi o meno;

    - previa autorizzazione, i figli e equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a un proficuo lavoro, purché non coniugati;

    –previa autorizzazione, i figli e equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni ed inferiore ai 21 anni, purché il nucleo familiare sia composto da almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore a 26 anni;

    - previa autorizzazione, i fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minorenni o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti, né coniugati;

    - previa autorizzazione, i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.

    Comunicazione delle variazioni
    Nelle ipotesi di variazione della composizione o della condizione del nucleo familiare per un periodo già richiesto, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno diritto all’aumento dei livelli reddituali, il lavoratore è tenuto a presentare all’Inps, per il periodo di interesse, una domanda di variazione entro 30 giorni dalla stessa, attraverso la procedura telematica «Anf Dip». La domanda di variazione va presentata, inoltre, anche in caso di rioccupazione presso un nuovo datore di lavoro.

    Con riferimento all’evento che ha dato origine alla variazione del nucleo familiare, il diritto all’assegno decorre dal primo giorno del mese in cui l’evento si verifica (ad esempio nascita del figlio, matrimonio e altro) all’ultimo giorno del periodo di paga in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, separazione dal coniuge e altro).

    © Riproduzione riservata