Figli del coniuge, familiari residenti all’estero, nipoti orfani di entrambi i genitori: se, di norma, per ottenere il pagamento dell'assegno del nucleo familiare, il lavoratore deve presentare la domanda «Anf/Dip», non mancano i casi particolari che devono essere autorizzati preventivamente dall’Inps.
Il lavoratore,in questo caso, deve infatti presentare all’Istituto una richiesta per includere nel proprio nucleo determinati familiari, corredata dalla documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione.
La richiesta di autorizzazione è necessaria nei casi in cui nel nucleo familiare siano ricompresi:
- figli e equiparati di coniugi/parti dell’unione civile legalmente ed effettivamente separati o divorziati/sciolti da unione civile o in stato di abbandono;
- figli del coniuge/parte dell’unione civile nati da precedente matrimonio;
- figli (propri o del coniuge/parte dell’unione civile) riconosciuti dall’altro genitore;
- fratelli, sorelle o nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente;
- minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare;
- familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario o straniero di Stato convenzionato;
- figli o equiparati studenti o apprendisti, di età compresa tra i 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parti di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati, tutti di età inferiore a 26 anni;
- familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età (se non in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza);
- familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro (se non in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%).
Il riscontro dell’Inps
Fino al 31 marzo 2019, a seguito della richiesta, l’Inps rilasciava al lavoratore il modello cartaceo di autorizzazione Anf
43, da presentare al proprio datore in allegato al modello cartaceo Anf/Dip di richiesta degli assegni.
Dal 1° aprile 2019, come illustrato dall’Inps nella circolare 45 e nel messaggio 1777 del 2019, in caso di esito positivo, al cittadino non verrà più inviato il provvedimento di accoglimento della domanda di autorizzazione (modello Anf 43), come finora previsto, ma solo l’eventuale provvedimento di reiezione (modello Anf 58).
A seguito dell’obbligo di presentazione telematica delle domande di assegni per il nucleo familiare da parte dei dipendenti, introdotto dal 1° aprile 2019, infatti, nei casi di preventiva autorizzazione agli assegni per il nucleo da parte dell’Inps, le strutture territoriali competenti provvederanno alla successiva istruttoria della domanda di «Anf /Dip» presentata dal lavoratore e gli importi, eventualmente spettanti e già calcolati dall’Istituto, saranno poi messi a disposizione del datore di lavoro all’interno del «Cassetto previdenziale».
Operai agricoli
Il modello Anf 43, invece, verrà inviato nei casi di domande presentate da operai agricoli a tempo indeterminato. Per tali
lavoratori continueranno a valere le regole previgenti di presentazione della domanda di assegni per il nucleo familiare con
modalità cartacea al proprio datore con il modello «Anf/Dip», a cui, se necessario, dovrà essere allegato il modello di autorizzazione
Anf43.
Stop ai modelli cartacei
Dal 1° aprile 2019, anche per le domande di autorizzazione preventiva agli assegni per il nucleo familiare presentate in precedenza
ma non ancora istruite, così come per quelle presentate successivamente, non saranno più inviati agli interessati i modelli
di autorizzazione cartacei Anf 43.
Il datore di lavoro, di conseguenza, non dovrà più prendere visione né acquisire agli atti le autorizzazioni, in quanto il diritto alla prestazione familiare è verificato direttamente dall’Inps.
In caso di autorizzazione parziale, rilasciata solo in riferimento ad alcuni componenti, l’importo da erogare a titolo di assegni per il nucleo familiare sarà calcolato solo considerando il nucleo autorizzato.
Trasparenza
Va sottolineato che anche per quanto riguarda la procedura online di «Autorizzazione Anf», così come accade per le domande
di Anf, l’esito della richiesta è visibile all’utente, o all’intermediario delegato, accedendo con le proprie credenziali
nella specifica sezione «Consultazione domanda».
Si tratta di un’ ulteriore attenzione verso la trasparenza, perché consente al cittadino richiedente o all’intermediario delegato di monitorare la decorrenza dell’autorizzazione e la scadenza della stessa, al termine della quale, se persistono le condizioni già richieste, sarà necessario riproporre una nuova domanda di autorizzazione.
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