Mancano poche settimane all’appuntamento del 1° luglio con la presentazione delle domande per gli assegni del nucleo familiare (Anf) secondo i nuovi limiti di reddito dettati dall’Inps con la circolare 66 del 17 maggio 2019. Di norma, infatti, le richieste valgono per l’arco temporale 1° luglio-30 giugno dell’anno successivo. Questa volta debutterà anche il nuovo obbligo di inoltro telematico. Ma andiamo con ordine.
Fino al 31 marzo 2019 i lavoratori del settore privato che volevano ricevere in busta paga gli assegni per il nucleo familiare
dovevano presentare la domanda al proprio datore, compilando il modello cartaceo Anf/Dip.
Dal 1° aprile 2019, (Inps, circolare 45 e messaggi 1777 e 1430 del 2019), la richiesta va presentata dal lavoratore all’Inps, solo in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:
- web, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.Inps.it, se in possesso di Pin dispositivo, di una identità Spid (Sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2 o Cns (Carta nazionale dei servizi).
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di Pin. Secondo quanto anticipato dai rispettivi ordini, anche consulenti del lavoro e commercialisti saranno tra gli intermediari autorizzati. La nuova procedura non interessa gli operai agricoli a tempo indeterminato, che continueranno ad utilizzare la consueta domanda cartacea.
L’esito della domanda
L’esito della domanda e gli importi massimi spettanti saranno visibili nella specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile
nell’area riservata. Solo in caso di rigetto della domanda sarà inviato un provvedimento formale.
Il lavoratore dovrà comunicare l’esito positivo della richiesta al datore, il quale avrà accesso ai dati necessari per il pagamento degli Anf. Le domande già presentate fino al 31 marzo 2019, con il modello cartaceo, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite secondo le regole già in uso.
La scadenza
Come già detto, il prossimo 1° luglio 2019, i lavoratori dovranno presentare le nuove richieste, questa volta con modalità
telematiche. Dopo la domanda online, sarà la stessa l’Inps a provvedere all’istruttoria, calcolando direttamente importi giornalieri
e mensili teoricamente spettanti che saranno messi a disposizione del datore di lavoro attraverso una specifica utility,
nel “cassetto previdenziale aziendale”. Sulla base degli importi teorici, individuati dall’Inps, il datore di lavoro dovrà
calcolare l’importo effettivamente spettante nel mese, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza
del lavoratore nel periodo di riferimento e liquidarlo ai dipendenti in busta paga.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Gli Anf degli anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidati dal datore presso cui il lavoratore prestava la propria attività nel periodo richiesto.
In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione viene erogata direttamente dall’Inps, nel limite della prescrizione quinquennale, sempre previa presentazione di una domanda telematica attraverso il servizio online dedicato.
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