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Cambiare conto corrente in 12 giorni

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Servizio |portabilità dei c/C

Cambiare conto corrente in 12 giorni

(Agf)
(Agf)

Difficoltà, costi, burocrazia. In passato chiudere un conto corrente era un’impresa alla Indiana Jones. Da qualche anno le cose sono cambiate e per la precisione dal 24 gennaio 2015 quando il Parlamento italiano ha approvato un decreto legge che obbliga banche e istituti di pagamento, comprese le Poste, ad adottare una procedura rapida e semplificata. Con la “portabilità”, entro 12 giorni lavorativi, deve avvenire il trasferimento. Il cambio è gratuito e in caso di ritardi scatta un indennizzo automatico di 40 euro più una maggiorazione per ogni giorno di ritardo.

Si può chiedere alla nuova banca
Per effettuare il cambio di c/c si può presentare la domanda di portabilità alla nuova banca o più in generale al nuovo operatore che prende su di sé la responsabilità di realizzare il trasferimento nei tempi e modi previsti. La richiesta deve essere presentata compilando apposito modulo e se il conto è cointestato il documento dovrà essere firmato da tutti gli intestatari.

Continuità dei servizi di pagamento
È fondamentale la cooperazione tra vecchio e nuovo operatore (banca). Il nuovo

istituto deve consentire l’utilizzo dei servizi di pagamento dalla data indicata dal cliente. Stesso discorso per la vecchia banca che non può tenere comportamenti tali da ostacolare il trasferimento dei servizi di pagamento: fra l’altro, se richiesto, l’ex banca deve assicurare gratis per 12 mesi il reindirizzamento automatico dei bonifici in entrata sul vecchio conto.

Sanzioni e Arbitro bancario
In caso di ritardo rispetto ai 12 giorni lavorativi previsti, come detto, scatta un

indennizzo automatico. Ma si può presentare anche reclamo agli stessi operatori. Se la risposta al reclamo non soddisfa il cliente, quest’ultimo può chiedere tutela rivolgendosi all’Arbitro bancario finanziario (Abf), un sistema di risoluzione alternativa delle controversie gestito da Banca d’Italia. Aver ricevuto l’indennizzo automatico infatti non esclude di agire per il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subìto.

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