Risparmio

Conto corrente, ecco come chiuderlo senza subire perdite

  • Abbonati
  • Accedi
cassazione

Conto corrente, ecco come chiuderlo senza subire perdite

Nella richiesta di «chiusura conto» è compreso il riconoscimento degli «interessi attivi» maturati dal cliente anche in assenza di una esplicita richiesta in merito. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 31187 del 3 dicembre 2018, respingendo, sotto questo profilo, il ricorso di Intesa Sanpaolo nei confronti della decisione della Corte di appello di Catanzaro che aveva condannato la banca a pagare 235mila euro di interessi ad un correntista. «Ove anche non emergesse dalle domande – scrive la Corte - una voce espressamente indicativa del computo dei cd. interessi attivi a vantaggio del correntista (ove maturati) il giudice di merito non erra a computare nel calcolo di chiusura del rapporto anche gli interessi attivi».

In tema di operazioni bancarie in conto corrente, prosegue la decisione, l’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura «non è soltanto quello che esprime la situazione finale del rapporto, al momento in cui esso ha termine, ma anche quello che rappresenta il risultato di tutte le operazioni verificatesi fino ad una certa data, e la contabilizzazione delle medesime, con la indicazione di un saldo attivo o passivo, comprensivo, di ogni ragione di dare ed avere e, quindi, tale da costituire la prima posta della successiva fase del conto». Pertanto, continua la Corte, «deve qualificarsi come 'di chiusura' l'estratto conto che la banca invia periodicamente al cliente, alle scadenze pattuite, a condizione che includa tutte le voci a credito ed a debito ricadenti nell'arco di tempo considerato, ivi compresi i diritti di commissione, le spese per le operazioni effettuate, gli interessi attivi e passivi maturati, le ritenute fiscali». Dunque, anche se il correntista aveva domandato in giudizio il saldo sulla base dell'estratto di chiusura, secondo le regole del dare e avere, «il giudice non poteva escludere, per ciò solo, la richiesta del calcolo anche degli interessi attivi, naturalmente ove spettanti».

La Cassazione ha invece accolto la richiesta dell'istituto di credito che chiedeva di tenersi conto nella liquidazione delle ritenute fiscali. Inoltre, con riguardo all'indebito oggettivo, segnando un altro punto a favore della banca, i giudici hanno chiarito che «pur avendo, colui che ha eseguito un pagamento non dovuto, diritto, oltre che alla restituzione delle somme pagate anche alla corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse, tuttavia, quando l'interessato agisce in giudizio per la restituzione dell'indebito, non si può prescindere da una specifica richiesta degli interessi, non essendovi alcuna ragione che possa giustificare, a questo proposito, una deroga alla regola generale, secondo la quale il giudice non deve pronunciare oltre i limiti della domanda».

Infine, bocciando su questo punto i rilievi della banca, per la Cassazione se è vero che spetta a chi agisce in giudizio per il pagamento dell'indebito provare sia gli avvenuti pagamenti che l'assenza di una specifica causa che li giustificasse, «tuttavia, qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice valutate e condizioni delle parti e le loro allegazioni può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti».

© Riproduzione riservata