Andare in pensione dove si pagano meno tasse. Una moda che i nostri connazionali seguono da tempo. Secondo i dati Inps, le pensioni pagate all’estero nel 2018 costano oltre un miliardo di euro e sono state erogate a circa 400mila persone in 160 Paesi, con vitalizi record a chi si è trasferito a Cipro e negli Emirati Arabi, ma anche in Portogallo. A favorire l’emigrazione ci sono il minor costo della vita, in particolare nei Paesi dell’Est Europa, e le politiche di defiscalizzazione o esenzione dei redditi da pensione nel Paese estero.
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Ma quali sono i regimi più convenienti per chi vuole valutare l’espatrio? E soprattutto quali sono i rischi insiti nella
normativa fiscale italiana di questa nuova tendenza? Come fare per evitare contestazioni da parte dell’erario? Proprio nei
giorni scorsi infatti una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Genova ha disposto che la pensione erogata
dall'Inps a un contribuente residente in Francia deve essere tassato in Italia.
Questo per effetto dell'applicazione e della corretta interpretazione della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia
di imposte sul reddito e sul patrimonio stretta tra Italia e Francia. E dunque per decidere quale aereo prendere bisogna anche
analizzare molti aspetti e diventa centrale in particolare passare in rassegna le convenzioni tra singoli paesi.
Per rispondere alla prima domanda si può guardare la mappa in pagina dove sono indicate agevolazioni e minor costo della
vita. Merita un approfondimento tuttavia il discorso della compliance alle regole.
«La possibilità di ottenere un beneficio fiscale dipende, in primis, dalla possibilità di perdere la residenza fiscale italiana
– precisano Federico Balbiano e Luca Valdameri, fiscalisti dello studio Pirola, Pennuto, Zei e associati –. Se il pensionato
si trasferisce all’estero ma mantiene la residenza in Italia non ha diritto ad alcuna agevolazione». Dal 2006, peraltro, i
Comuni con l’azione congiunta dell’Agenzia delle Entrate effettuano specifici controlli sui trasferimenti di residenza all’estero.
Residenza Estera | Esenzione Irpef in Italia | Regime Fiscale Paese di residenza | Costo della Vita * |
---|---|---|---|
Bulgaria | Sì | Esenzione da imposte | -46% |
Cipro | Sì | Aliquota d’imposta max. pari al 5% | -24% |
Marocco | Sì | Possibilità di esenzione da imposte sul 40% della pensione con aliquota max. del 23% | -60% |
Panama | Sì | Aliquota di imposta max del 25% | -13% |
Portogallo | Si | Possibilità di esenzione da imposte per 10 anni con il Regime Speciale per i cosiddetti “Residenti non abituali” | -26% |
Romania | Sì | Aliquota di imposta del 10% | -43% |
Spagna (Isole Canarie) | Sì | Aliquote fiscali inferiori a quelle italiane, tuttavia la convenienza si riduce all’aumentare del reddito. È prevista una detrazione d’imposta pari a 6.500 euro per i soggetti con più di 65 anni, che arriva a 7.000 per i soggetti con più di 75 anni |
-26% |
Sudafrica | Sì | Esenzione da imposte | -35% |
Thailandia | Sì | Aliquote fiscali inferiori a quelle italiane | -36% |
Tunisia | Sì | Possibilità di esenzione da imposte sul 80% della pensione con aliquota max. del 7% | -60% |
Per poter lasciare la residenza fiscale italiana occorre rispettare le seguenti regole (art. 2, co.2 del Dpr 917/86) spiegano
i fiscalisti: 1) cancellarsi dall’Anagrafe della popolazione residente e iscriversi all’Aire (anagrafe degli italiani residenti all’estero).
La mera dimenticanza comporta una presunzione di residenza in Italia difficile da vincere; 2) soggiornare in Italia meno di 183 giorni. È opportuno che il pensionato mantenga un “diario” per dimostrare agevolmente la
propria residenza estera ed evitare contestazioni; 3) non mantenere in Italia il proprio “centro di interessi vitali”. «Questo è il criterio più importante in quanto viene spesso
utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per contestare la residenza in Italia – spiegano Balbiano e Valdameri –. Per esempio
non si dovrebbero mantenere in Italia immobili, rapporti con intermediari finanziari e neanche lo stesso conto corrente su
cui è accreditata la pensione».
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Questo specifico criterio prevede infatti che il pensionato “ricostruisca” i propri legami personali nel Paese estero, ad esempio richiedendo il passaporto estero, iscrivendosi a club o circoli, utilizzando immobili o autoveicoli esteri. Inoltre, ai fini del conseguimento di un risparmio fiscale, anche la scelta del Paese estero di residenza è importante, in quanto lo stesso deve aver stipulato una convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia e tale convenzione deve prevedere la tassazione esclusiva nel Paese della residenza (Circolare Inps 176/1999). Inoltre è fondamentale, come già detto, tenere in considerazione che alcune Convenzioni stipulate dall'Italia prevedono il diritto dell'Italia a tassare le pensioni “pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale”, tra cui quelle erogate dall'Inps come affermato dalla recente sentenza (Ctp di Genova n° 1233/2018, in materia di Convenzione con la Francia già citata a inizio dell’articolo).
«Si precisa che il principio appena esposto (tassazione esclusiva nel Paese di residenza), comprende solamente le pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati (Inps), escludendo pertanto le pensioni corrisposte direttamente dallo Stato o da una sua divisione (per esempio gli insegnanti)», spiegano gli esperti. Inoltre, si ricorda che per ottenere la detassazione della pensione dall’Italia è necessario produrre all’Inps un certificato di residenza del Paese estero.
Da tenere in considerazione anche che, qualora lo Stato estero di residenza preveda particolari regimi agevolativi con i quali sia possibile ottenere un’esenzione totale dei redditi di fonte estera (come per esempio avviene in Portogallo), il fisco italiano potrebbe contestare l’applicabilità della convenzione contro le doppie imposizioni (o meglio contro le doppie non imposizioni).
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