la risoluzione

Scuola guida, Iva in arrivo: rincari del 22% per chi prende la patente

Le lezioni di teoria e pratica non saranno più soggette al regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. Lo stabilisce la risoluzione 79/E che recepisce precedenti pronunciamenti della Corte di giustizia Ue

di Benedetto Santacroce

Anche le scuole guida dovranno pagare l’Iva: in arrivo rincari del 22%

3' di lettura

In arrivo forti rincari per il conseguimento della patente di guida. Le lezioni di teoria e pratica non saranno più soggette al regime di esenzione Iva e costeranno il 22% in più. Lo fa sapere l’Agenzia per le Entrate in una risoluzione, ricordando che per la Corte di Giustizia dell’Ue le lezioni di scuola guida devono essere soggette all’Iva in quanto non di ambito scolastico. Sul piede di guerra le autoscuole di Confarca: annunciano una mobilitazione e si dicono preoccupate della retroattività del provvedimento.

L’adeguamento al quadro comunitario
Ma cosa dice di preciso la risoluzione delle Entrate? Difatti non sono esenti da Iva le attività di formazione finalizzate al conseguimento della patente di guida e il contribuente, che ha applicato tale esenzione, da una parte, è obbligato a integrare i precedenti versamenti d’imposta e dall’altra ha diritto ad esercitare la detrazione per i relativi acquisti, non vedendosi applicare le conseguenti sanzioni perché il comportamento è stato tenuto, in legittima buona fede, sulla base di pronunce dell’amministrazione finanziaria. La risoluzione 79/E del 2 settembre 2019 recepisce i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza del 14 marzo scorso (causa C-449/2017), rivedendo e superarando le precedenti risoluzioni 83/E/1998 e 134/E/2005.

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L’esenzione formativa
L'attività didattica-formativa finalizzata al conseguimento delle patenti di guida non rientra tra i casi di esenzione previsti dall’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva Iva 2006/112/CE (ovvero dell’articolo 10, n.20 del Dpr 633/72), in quanto la predetta esenzione è limitata alle operazioni relative all’educazione dell’infanzia e della gioventù, all’insegnamento scolastico e universitario, nonché alla formazione e alla riqualificazione professionale comprese le lezioni private impartite da insegnanti, ma sempre in materie di insegnamento scolastico e universitario.
In particolare, la citata Corte di Giustizia specifica che la nozione di insegnamento scolastico o universitario: «include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che (...) mediante tale nozione il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli Stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai fini del regime Iva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso». In questa nozione, secondo la Corte, non rientra lìinsegnamento della guida automobilistica che di per sé costituisce un insegnamento specialistico che non equivale alla trasmissione di conoscenze e di competenze caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario.

Le conseguenze
Questa posizione espressa dalla Corte, ora formalmente recepita dall’agenzia dell’Entrate, fa sì che tutte le prestazioni formative e didattiche dirette al conseguimento della patente di guida siano da considerarsi imponibili ai fini Iva. Come ricorda l’Agenzia le sentenze interpretative della Corte hanno un effetto retroattivo e impongono ai contribuenti che applicavano il regime di esenzione di rivedere i propri comportamenti. Pertanto, in relazione alle operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili il contribuente che ha applicato l’esenzione deve provvedere a regolarizzare la propria posizione, emettendo delle note di variazione e facendo confluire la maggiore Iva nelle dichiarazioni integrative di ciascun anno solare di effettuazione delle predette prestazioni.
Due profili d’interesse evidenziati dalla risoluzione in questione riguardano rispettivamente:
•La possibilità di rivedere, in base alla modifica del regime Iva delle operazioni, l’ammontare dell’Iva detraibile (in effetti, passando dal regime di esenzione a quello dell’imponibilità il prorata di detraibilità automaticamente si incrementa);
•L’impossibilità per l'erario di applicare le relative sanzioni, in quanto, come evidenziato, il contribuente si è conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione solo ora superati dalla presente risoluzione.

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