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L'abc delle garanzie sui conti bancari

di Nicoletta Cottone

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11 ottobre 2008

Come sono garantiti i conti correnti bancari dal Fondo interbancario di tutela dei depositi? Come ci si regola se il conto è cointestato? Ecco un piccolo vademecum per conoscere le regole a garanzia di conti correnti, depositi, assegni circolari, certificati di deposito nominativi operate dal Fondo. La tutela opera per depositante e per banca.

Conti cifrati. Il Fondo interbancario ha precisato con una nota dell'11 ottobre 1996 che nel caso di conti correnti cifrati (conti nei quali il nome del titolare o del depositante è sostituito da un numero) vale la garanzia offerta per i normali conti correnti nominali, purché siano riconducibili in maniera ufficiale e documentata al nominativo sia del titolare del conto, sia del beneficiario economico. Il limite massimo di copertura per depositante è di 103.291,38.

Conti in più banche. La copertura del Fondo interbancario di tutela dei depositi agisce per depositante e per istituto di credito. Il limite di copertura di 103.291,38 euro si intende dunque per depositante e per istituto di credito.

Conti nella stessa banca. Se un depositante è titolare di più conti nella stessa banca, la copertura massima di 103.291,38 euro si applica alla somma dei depositi dei conti a lui intestati. Dunque in caso di un totale di depositi su diversi conti nella stessa banca di 50mila euro la somma rimborsata è di 50mila euro, in caso di depositi per 300mila euro, la somma alla quale si ha diritto è di 103.291,38 euro. Al fine del computo si ricorda che in base alla direttiva 94/19/CE un conto congiunto si considera ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, a meno di specifiche disposizioni.

Conto cointestato.
La tutela del Fondo interbancario è per depositante, quindi in caso di conto cointestato la garanzia è di 103.291,38 euro per ciascun depositante. Nel caso in cui 2 o più depositanti abbiano solo un conto cointestato nella stessa banca il livello massimo di tutela sarà pari a 103.291,38 euro per ciascuno dei cointestatari. Se un depositante, oltre al conto cointestato, è titolare di più conti nella stessa banca, la copertura massima di 103.291,38 euro si applica alla somma dei depositi dei conti a lui intestati. Per esempio, se il conto cointestato è di 100mila euro il Fondo interviene restituendo 50mila euro ciascuno, se il conto cointestato è di 300mila euro, spettano 103.291.38 euro a ciascun cointestatario. Si segnala che in base alla direttiva 94/19/CE un conto congiunto di considera ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, a meno di specifiche disposizioni.

Cosa è garantito. Sono garantiti dal Fondo interbancario conti correnti, depositi (anche vincolati), assegni circolari, certificati di deposito nominativi. La garanzia, che opera per le persone fisiche, si estende anche alle persone giuridiche.

Cosa non è garantito. Non sono garantiti: i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore; le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli; il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca; i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita); i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali; i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse; i depositi delle società finanziarie indicate nell'articolo 59, comma 1, lettera b) del Dlgs 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), delle compagnie di assicurazione, degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società dello stesso gruppo bancario; i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario; i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei soci che detengano almeno il 5% del capitale sociale della consorziata; i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla consorziata, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della consorziata stessa, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Fondo interbancario di tutela dei depositi. Il Fondo interbancario di tutela dei depositi è un consorzio obbligatorio di diritto privato nato nel 1987 nella forma di consorzio volontario. È riconosciuto dalla Banca d'Italia e la sua attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Lo scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Con il Dlgs 385/1993 è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria a un sistema di garanzia dei depositanti. Al Fondo interbancario di tutela dei depositi aderiscono tutte le banche italiane (circa 300), con l'eccezione di quelle di credito cooperativo che sono iscritte al Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo. Le succursali di banche comunitarie che operano in Italia possono aderire al Fondo per integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Per le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia c'è l'obbligo di adesione salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente.

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