Continua l'opera interpretativa del ministero dello Sviluppo economico sui dubbi sollevati dal decreto sulla sicurezza degli impianti (Dm 37/08, in vigore da giovedì scorso), mediante il sistema della risposta a quesiti: prima a quelli degli organi di informazione, poi a quelli delle Camere di commercio, ora a quelli di Confedilizia (si veda il testo a parte).
Dopo le prime risposte (si veda «Il Sole 24 Ore» del 20 marzo) nelle quali lo Sviluppo economico si era dimostrato indubbiamente rigido e che avevano sollevato allarme tra gli operatori del mercato immobiliare, i toni del ministero sono ora concilianti e finalizzati alla semplificazione. Probabilmente, messe alla prova delle situazioni concrete, le norme del decreto si sono rivelate penalizzanti e dunque sono ora oggetto di un ammorbidimento in sede di interpretazione.
Un esempio si ha anche dalle risposte date a Confedilizia: affrontando infatti il tema dei rapporti tra locatore e conduttore e l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità, il ministero dice ora che si tratta di un obbligo derogabile. E che si tratti di un'interpretazione volutamente semplificatrice lo si intuisce dalla lettura dell'articolo 13 del Dm 37. Questa norma, infatti, dopo aver sancito, con riferimento alla certificazione di conformità, che i venditori «in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano al l'avente causa», ma che si può derogare sia all'obbligo di garanzia che a quello di allegazione dei documenti all'atto traslativo, prescrive pure che «copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile».
Se la lettura di questa norma lascia un'indubbia impressione di imperatività circa la destinazione dei documenti all'inquilino, lo Sviluppo economico invece ora osserva: dato che «il testo dell'articolo 13 esplicita la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità», anche la consegna dei documenti al conduttore può essere oggetto di rinuncia mediante un accordo tra le parti del contratto di locazione. Insomma, «il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di conformità».
La deroga all'obbligo di consegna può estendersi anche al progetto, che costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità: in linea generale, la dichiarazione di conformità e il progetto sono documenti complementari, in quanto il progetto rappresenta ciò che l'impiantista si propone di realizzare, mentre la dichiarazione di conformità attesta, appunto, l'avvenuta realizzazione dell'impianto secondo il progetto.