Lunedì prossimo, 16 giugno, scade il termine per i versamenti in acconto dell'Ici per tutti gli immobili che non sono prima casa. Entro questa data, per gli immobili non esclusi dal prelievo, va comunque versata la prima rata nella misura del 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni deliberate dal Comune nell'anno precedente.
Non sono invece più tenuti al versamento dell'imposta (articolo 1 del decreto legge 93/08) i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. L'esenzione si estende anche agli immobili assimilati dai Comuni, con regolamento, all'abitazione principale (per esempio, quelli concessi in uso gratuito a parenti) e alle pertinenze. Il numero delle pertinenze e le relative tipologie catastali a cui si applica il beneficio fiscale è stabilito dalle amministrazioni comunali e va verificato Comune per Comune.
Tutti i possessori di immobili non esentati (come i titolari di seconde case) dovranno poi versare la seconda rata entro il 16 dicembre, a saldo dell'Ici dovuta per l'anno, con eventuale conguaglio sull'acconto. A meno che non versino tutto ora in unica soluzione, se già conoscono le deliberazioni adottate dal Comune per l'anno in corso. Il termine per approvare aliquote e tariffe è scaduto il 3 giugno. Se il Comune non ha deliberato nuove aliquote Ici, si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.
Chi deve pagare
Versa l'acconto chiunque possieda fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. È obbligato al pagamento non solo il proprietario, ma anche chi è titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Ai fini Ici, oltre al proprietario dell'immobile sono obbligati al pagamento del tributo anche il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, nonché il titolare del diritto di superficie, enfiteusi, il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali.
Il pagamento in acconto deve essere rapportato ai mesi dell'anno per i quali il bene è stato posseduto. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, il mese deve essere computato per intero. Ciascuno è obbligato al versamento in relazione alla quota di possesso. Il Comune, però, con regolamento, può ritenere valido il versamento fatto da un contitolare per conto di un altro.
Presupposti del pagamento
Per le aree edificabili, il legislatore è intervenuto con norma di interpretazione autentica (articolo 36, comma 2, legge 248/06) e ha chiarito che la semplice adozione del piano regolatore generale, da parte del consiglio comunale, obbliga al versamento del tributo il titolare dell'area. Base di calcolo dell'imposta è il valore di mercato dell'immobile. Mentre l'obbligo di pagamento sui terreni è legato all'effettivo esercizio dell'attività agricola.
Il valore si determina applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta, un moltiplicatore pari a 75.
Per il fabbricato, invece, occorre fare riferimento all'ultimazione dei lavori o all'effettivo utilizzo. Se l'utilizzazione precede il completamento dei lavori di costruzione, il contribuente deve pagare dell'imposta.
Modalità di versamento
L'Ici va versata agli agenti della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune o al concessionario al quale è stato affidato l'incarico o su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria, a seconda delle scelte fatte dall'ente. Altra possibilità è quella di versare l'imposta con F24 o tramite servizio telematico gestito da Poste italiane. In questo caso si riceverà la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità stabilite per il servizio di collegamento telematico. Oltre alla conferma che l'operazione è andata a buon fine, verrà inviata l'immagine virtuale del bollettino con una comunicazione di tutti i dati identificativi e il bollo virtuale di accettazione.
Ravvedimento operoso
Chi non riuscirà a rispettare la data del 16 giugno, potrà fare ricorso al ravvedimento operoso, versando il tributo dovuto, gli interessi e una sanzione minima del 3,75 per cento. Questa sanzione, da rapportare al tributo non versato nei termini, si applicherà solo se la regolarizzazione avverrà entro trenta giorni da quando è stata commessa la violazione, vale a dire entro il 16 luglio. Oltre questo termine la sanzione sarà del 6%, per chi si regolarizzerà entro un anno