I City Angels e le altre ronde già al lavoro con i Comuni sono in salvo. Dovranno rispettare limiti e paletti fissati dalla legge e dal decreto ministeriale, oggi in pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Potranno, però, proseguire la loro attività fino a sei mesi a partire da oggi, dice l'articolo 9 del decreto attuativo, fermo restando che dovranno poi seguire, come le altre, le procedure fissate dal Viminale. A cominciare dalla richiesta di iscrizione in un elenco provinciale, tenuto in ogni prefettura (articolo 1 del decreto). Sono confermati i requisiti finora annunciati: attività senza fini di lucro e gratuita; non essere espressione di partiti e movimenti politici, sindacali, tifoserie organizzate; non essere gruppi con motivazioni di natura razziale, etnica o religiosa. L'iscrizione è effettuata dal prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza.
Queste le principali novità del decreto che attua una parte siginificativa del Ddl sicurezza (quelal sulle ronde) che contiene la stretta sull'immigrazione clandestina e le altre misure anti-crimine in vigore da oggi.
Le associazioni individuano come «osservatori volontari» coloro che circoleranno nelle strade (articolo 2) e che faranno «attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale». Gli osservatori «segnalano alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale». La ronda si svolge «esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni» e comunque senza auto, moto o animali.
I rondisti devono avere con sè un documento e non possono portare armi o altri oggetti «atti a offendere». Hanno l'obbligo di indossare una casacca di colore giallo fluorescente con la scritta «osservatori volontari», il logo dell'associazione, il nome del comune e un numero progressivo associato al nominativo dell'operatore. Vietata qualunque altra divisa. Le segnalazioni avverranno con cellulari o radio ricetrasmittenti omologate. Queste ultime vanno comunicate alla polizia municipale.
Il sindaco, dopo aver comunicato con un'ordinanza che intende avvalersi delle ronde (articolo 3), stipula convenzioni (articolo 4) con le associazioni scelte tra quelle iscritte negli elenchi della prefettura. Con le convenzioni si definiscono zone e orari di attività. Il piano d'impiego, contenuto nella convenzione, indica anche i presupposti «oggettivi» per fare le segnalazioni, evitando se possibile chiamate inutili alle forze di polizia. Il contenuto delle convenzioni, inoltre, va «concordato con il prefetto, sentito il comitato provinciale».
I requisiti degli «osservatori volontari» (articolo 5) sono l'età non inferiore a 18 anni; buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti; condizioni fisiche, insomma, ottimali, e certificate dalle «autorità sanitarie pubbliche». I rondisti non devono, ovviamente, «essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi» nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione. È poi richiesta la «copertura assicurativa» già prevista per le associazioni di volontariato, cioè una polizza contro infortuni e malattie connessi all'attività, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Se uno degli «osservatori» perde uno o più requisiti, il prefetto gli vieta di proseguire e impone all'associazione di chiudere il rapporto con l'interessato entro un mese. Il prefetto ha poi il potere di revocare l'iscrizione (articolo 6) in una serie di casi e rivede comunque ogni anno (articolo 7) gli elenchi degli iscritti. Le associazioni, infine, devono seguire un corso di formazione organizzato da regioni ed enti locali (articolo 8).