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Telefisco: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

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29 Gennaio 2010

1.
I professionisti che rilasciano il visto di conformità devono sottoscrivere una polizza assicurativa, con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80. Le originarie istruzioni (circolare 134 del 1999) si sono però limitate a richiamare solo quest'ultimo importo. Si può quindi ritenere comunque adeguata una polizza con questo massimale? Negli studi associati, la polizza deve quindi individuare il singolo professionista che rilascerà il visto di conformità, e che per ciascuno di essi opera il massimale non inferiore a 1,03 milioni di euro?


La circolare n. 57 /2009 ha elencato i requisiti che deve avere la polizza assicurativa, al fine di garantire il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato al contribuente, anche di entità minima. In particolare:
a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
b) il massimale della polizza, come stabilito dall'articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a 1.032.913,80 euro;
c) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sul l'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
d) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.
Con particolare riferimento al professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato, è stato precisato che è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale con l'indicazione dei professionisti abilitati e rispetti le condizioni richiamate.
Anche in questo caso, il massimale della polizza assicurativa deve essere non inferiore a 1.032.913,80 euro e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, indipendentemente dal numero dei professionisti associati.

2.
La circolare 57/E indica una check list dei controlli da eseguire per il rilascio del visto di conformità. Questo termine postula anche la compilazione e la conservazione in atti di un "foglio di lavoro", da cui risulti il concreto svolgimento dei controlli eseguiti, riportando – per esempio – gli estremi delle fatture che sono state controllate a campione, e in particolare quelle di rilevante importo, che possono aver generato la situazione di credito?


La circolare n. 57 /2009 ha chiarito che nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, tenuto conto che trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito Iva non appare direttamente giustificata dall'attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, deve essere effettuata l'integrale verifica della corrispondenza tra la documentazione e i dati esposti nelle scritture contabili. Per tutti i contribuenti che non rientrano in questa condizione la verifica deve riguardare la documentazione rilevante ai fini Iva con imposta superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'Iva detratta, riferita al periodo d'imposta a cui si riferisce la dichiarazione. Riprendendo l'esempio della circolare n. 57, in caso di ammontare complessivo Iva detratta di 100.000 euro, devono essere controllate tutte le fatture d'acquisto con imposta superiore a 10.000 euro. Al fine di attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata. Inoltre, deve attestare l'effettuazione della verifica della fattispecie che ha generato l'eccedenza di imposta. A fine esemplificativo, è stata fornita una check-list contenente le fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l'eccedenza di imposta e che sono presenti nel modello di richiesta di rimborso VR. In tale ottica, la prevalenza delle operazioni va considerata in funzione della capacità di generare il credito nel caso concreto. L'indicazione della fattispecie che ha generato il credito è sempre dovuta, anche se non indicata tra le fattispecie esemplificate nella circolare.

  CONTINUA ...»

29 Gennaio 2010
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