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Telefisco: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

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29 Gennaio 2010

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3.
La circolare 49/E, afferma che nel caso in cui la compagnia estera non applichi la ritenuta di cui all'articolo 26 ter del Dpr 600/73 il contribuente è tenuto anche agli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale (articolo 4, Dl 167/90). Mentre le istruzioni al modulo RW dicono che il modulo RW deve essere compilato solo se «le prestazioni non sono pagate attraverso un intermediario italiano». Che fare?

L'articolo 4, comma 4, del Dl 167/90 accorda l'esenzione dagli obblighi di evidenza nel modulo RW ai contratti conclusi per il tramite di intermediari finanziari residenti, all'ulteriore condizione che anche tutte le vicende contrattuali successive alla stipula del contratto che determinino flussi di pagamento a favore del contraente avvengano attraverso l'intervento di intermediari residenti. Le conclusioni indicate nella circolare n. 49/E, paragrafo 7.1., non si pongono in contrasto con il disposto normativo in quanto la circostanza che il provento derivante dal riscatto di una polizza sia assoggettato all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 26-ter del Dpr 600/73 non esime, di per sé, il contribuente dagli obblighi dichiarativi, se lo stesso non ha conferito a un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con investimento, disinvestimento e pagamento dei proventi. I presupposti che determinano l'applicazione dell'imposta sostituiva sui proventi possono prescindere, infatti, dall'esistenza di un incarico a regolare i flussi di pagamento relativi al contratto affidato ad un intermediario residente (che, invece, è il presupposto per l'esonero previsto dall'articolo 4, comma 4, del Dl 167/90) in quanto l'imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dall'impresa di assicurativa estera anche nel caso in cui il contraente non abbia affidato alcun incarico.

4.
La nuova procedura si applica solo alle compensazioni per importi superiori a 10.000 euro annui. Sembrerebbe quindi possibile iniziare a utilizzare i primi 10.000 euro senza le regole del provvedimento del 21 dicembre 2009, ad esempio eseguendo la compensazione in un modello F24 home banking. Se in un secondo tempo il soggetto di imposta decidesse di avvalersi di ulteriori compensazioni, sarà ovviamente tenuto a seguire la procedura. Il fatto che abbia già utilizzato i primi 10.000 euro non limita la conoscenza delle compensazioni eseguite, in quanto l'agenzia dispone dell'informazione in tempo pressoché reale attraverso le comunicazioni telematiche da parte delle banche o della posta.
È corretta questa procedura?


Il nuovo comma 49-bis dell'articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006, introdotto dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, prevede che «I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia». Il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2009 ha poi precisato che «L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste italiane, ovvero dei servizi di remote banking (Cbi) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva inferiori a 10.000 euro.». La circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010 ha infine chiarito che, fermo restando l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia per le compensazioni che superano il limite di 10.000 euro (singolarmente o per cumolo con le precedenti), è comunque opportuno utilizzare tali servizi anche per le compensazioni che non hanno ancora superato il predetto limite. Tale comportamento garantisce al contribuente la tempestiva comunicazione dell'esito della trasmissione.

5.
Anche in considerazione del sistema di controlli esistenti per le procedure concorsuali, le stesse possono ritenersi escluse dagli adempimenti previsti dalla nuova procedura di compensazione dei crediti Iva superiori ai 10.000 euro introdotta dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009?


Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Dpr n. 322 del 1998, «In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente (...) è presentata dai curatori o dai commissari liquidatori con le modalità e i termini ordinari (...) ovvero entro quattro mesi dalla nomina se quest'ultimo termine scade successivamente al termine ordinario. Con le medesime modalità e nei termini ordinari, i curatori o i commissari liquidatori presentano la dichiarazione per le operazioni registrate nell'anno solare in cui è dichiarato il fallimento ovvero la liquidazione coatta amministrativa. (...)».
  CONTINUA ...»

29 Gennaio 2010
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