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Pertanto, in assenza di una specifica norma che escluda il curatore o il commissario liquidatore dagli obblighi ordinari previsti ai fini Iva (come ad esempio l'articolo 74-bis del Dpr n. 633 del 1972 che esonera i curatori dall'obbligo di prestare garanzia nel caso di rimborsi Iva), si ritiene che gli stessi debbano rispettare gli adempimenti previsti dalle nuove disposizioni concernenti la compensazione dei crediti Iva superiori ai 10.000 euro.
6.
La deroga per l'inclusione della dichiarazione annuale Iva nel modello Unico è disposta per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Si può ritenere che questa formulazione abbia le seguenti conseguenze?
1) Le dichiarazioni a debito o con saldo zero devono essere necessariamente comprese in Unico.
2) Le dichiarazioni a credito possono essere presentate separatamente, anche se l'intenzione di procedere alla compensazione o di chiedere il rimborso non trova riscontro nel successivo comportamento del contribuente, che prosegue nel riporto a nuovo del credito.
La situazione del punto 2) potrebbe conseguire, per esempio, all'andamento di vendite e/o acquisti non conforme alle ipotesi che erano state poste a base della decisione originaria.
La circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 ha chiarito che la facoltà di non comprendere la dichiarazione annuale Iva all'interno del modello Unico riguarda tutti i contribuenti dalla cui dichiarazione annuale scaturisca un credito. Non rileva, a tal fine, l'utilizzo che di tale credito si intende effettuare (in compensazione in F24, in detrazione in dichiarazione ovvero a rimborso). L'obbligo di presentare la dichiarazione annuale Iva all'interno del modello Unico permane quindi solo per i contribuenti che determinano un saldo Iva a debito (o pari a zero), salvo che non esistano altre cause di esclusione (ad esempio periodo d'imposta ai fini delle imposte sui redditi non coincidente con l'anno solare o partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo).
7.
La circolare n. 11 del 3 marzo 1989 aveva precisato che, qualora la dichiarazione annuale non risulti già presentata entro il termine della prima liquidazione periodica, il contribuente può tener conto dei dati relativi al credito di imposta e/o alla percentuale di indetraibilità che siano disponibili sulla base delle annotazioni eseguite nelle scritture contabili. Premesso che la nuova normativa non si applica alla compensazione verticale, cioè nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto, facciamo il caso di un'impresa di costruzioni che ha chiuso a credito di 100 la liquidazione periodica di dicembre. A gennaio effettua vendite che generano - per il periodo - un debito di 100, e non versa l'imposta in quanto capiente nell'ultimo dato conosciuto in contabilità. Quando presenta la dichiarazione, l'eccedenza a credito dell'anno precedente scende a 40 euro, ad esempio per la rettifica del pro-rata, da cui un versamento insufficiente per gennaio di 60 euro. Con quali modalità e in quali termini il contribuente può eseguire il versamento di questo importo, considerando la buona fede nell'utilizzare i dati a sua disposizione?
Preliminarmente si osserva che laddove la circolare n. 11 del 1989 ha chiarito che è possibile tener conto, ai fini della liquidazione dell'imposta relativa al mese di gennaio, l'eccedenza Iva a credito dell'anno precedente, applicando - in presenza di operazioni esenti - la percentuale di indetraibilità (ora di detraibilità) risultante dalle «annotazioni eseguite nelle scritture contabili», ha inteso fare riferimento alla percentuale di detraibilità definitiva che emerge dalle scritture contabili annuali e che deve essere poi evidenziata nella dichiarazione annuale Iva, e non certo alla percentuale provvisoria emergente dalle sole scritture relative all'ultima liquidazione periodica. D'altronde, ai sensi dell'articolo 30 del Dpr n. 633 del 1972, il contribuente ha diritto di computare in detrazione nell'anno successivo l'eccedenza annuale di credito Iva che emerge dalla dichiarazione annuale e che tiene conto della corretta percentuale di detraibilità. Pertanto, il caso di specie integra un'ipotesi di versamento insufficiente, che il contribuente può regolarizzare avvalendosi del ravvedimento operoso ex articolo 13, lettera a) e b), del Dlgs n. 472 del 1997, pagando la differenza del tributo, pari a 60 euro, e la sanzione corrispondente, pari al 30 per cento, ridotta a un dodicesimo ovvero a un decimo a seconda del termine entro cui regolarizza la violazione.
8.
L'articolo 38-bis 1 introdotto dallo schema di decreto legislativo approvato dal governo il 12 novembre scorso, prevede che i soggetti residenti non possono richiedere il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato della Ue se hanno effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette senza diritto alla detrazione.
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