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Telefisco: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

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29 Gennaio 2010

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Quindi se un contribuente italiano ha effettuato operazioni esenti per esempio per il 90% del proprio volume d'affari può chiedere il rimborso? Si tenga conto che l'articolo 6 della direttiva 9/2008 fa riferimento al pro-rata.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della Direttiva 2008/9/Ce del Consiglio del 12 febbraio 2008, in fase di recepimento con il decreto legislativo sopra menzionato, «per poter ottenere un rimborso nello Stato membro di rimborso, il soggetto passivo che non sia nello stesso stabilito, deve effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione nello Stato membro in cui è stabilito». Ne consegue che il rimborso non è ammesso se durante il periodo di riferimento del rimborso, il soggetto passivo abbia effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette, che non danno diritto alla detrazione dell'imposta. Al fine di evitare distorsioni applicative del meccanismo di rimborso agevolato si deve ritenere che, nell'ipotesi in cui il soggetto passivo abbia effettuato solo in parte operazioni esenti, l'ammontare del rimborso è ammesso in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 della richiamata direttiva che espressamente richiama il concetto di pro-rata dell'importo dell'Iva rimborsabile.

9.
Un ente istituzionale, che non effettua alcuna attività rilevante ai fini Iva e che non ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e che, pertanto, non è dotato di partita Iva, se riceve un servizio da un soggetto non residente è tenuto ad assolvere particolari obblighi?

In via preliminare si osserva che, nella normativa comunitaria vigente, diversamente da quanto accade per i beni, in relazione alle prestazioni di servizio acquistate da enti non commerciali residenti non è prevista alcuna soglia superata la quale sia dovuta l'imposta in Italia e nasca l'obbligo di identificazione ai fini Iva.
Nell'ipotesi descritta, il servizio sarà soggetto a Iva nel Paese del prestatore in quanto il committente non rientra nella definizione «allargata» di soggetto passivo di cui all'articolo 43 della Direttiva 2006/112/Ce. Ciò resta valido a prescindere dall'ammontare dei servizi acquistati.

10.
Un'impresa edile cede degli immobili strumentali in corso di costruzione a un'altra impresa edile. La cessione viene regolarmente assoggettata a Iva, all'aliquota del 20%, senza l'applicazione del regime dell'inversione contabile previsto dall'articolo 17, comma 6, lettera a)-bis del Dpr 633/72, perché gli immobili, non essendo ancora ultimati, non rientrano nella disposizione dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter) del Dpr 633/72. Vorremmo sapere se è corretto applicare le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per questa cessione, tenuto conto che l'imposta proporzionale sarà poi applicata dalla seconda impresa edile che, una volta ultimata la costruzione, venderà l'immobile strumentale al cliente «utilizzatore» finale.


Con la circolare n. 12/E del 1° marzo 2007 è stato precisato che la cessione di un fabbricato, effettuata da un soggetto passivo d'imposta in un momento anteriore alla data di ultimazione del medesimo, è esclusa dall'ambito applicativo dei n. 8-bis) e 8-ter) dell'articolo 10 del Dpr n. 633 del 1972, in quanto trattasi di un bene ancora nel circuito produttivo, la cui cessione, pertanto, deve essere in ogni caso assoggettata a Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento. Nel caso in esame, pertanto, trattandosi di cessione di immobili strumentali in corso di costruzione - operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'articolo 10 n. 8-bis e 8-ter citati - non si applicano, rispettivamente, l'articolo 1-bis della Tariffa allegata al Dlgs n. 347 del 1990 (imposta ipotecaria proporzionale del 3 per cento) e l'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto (imposta catastale proporzionale dell'1 per cento), in quanto le disposizioni citate si applicano agli atti che comportano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 8-ter), del decreto Iva, da cui, come sopra ribadito, sono esclusi i fabbricati non ultimati.
Conseguentemente, risulta pienamente operante, nella fattispecie rappresentata, il principio di alternatività tra Iva e imposte di registro, ipotecaria e catastale, per cui queste ultime sono dovute in misura fissa.
Nello specifico, per quanto concerne l'imposta ipotecaria, si rientra nell'ambito applicativo della nota all'articolo 1 ùdella Tariffa allegata al Decreto legislativo n. 347 del 1990, laddove viene stabilito che «L'imposta si applica nella misura fissa di euro 168 per i trasferimenti soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nonché per quelli di cui all'articolo 1, comma 1, quarto e quinto periodo, della Tariffa, parte prima» allegata al Dpr 26 aprile1986, n. 131.
Per quanto concerne l'imposta catastale, invece, l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 168,00, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Dlgs n. 347 del 1990. Va da sé che alla cessione dell'immobile ultimato effettuata dalla seconda impresa edile si applicano le imposte catastale ed ipotecaria in misura proporzionale.

  CONTINUA ...»

29 Gennaio 2010
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