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11.
Se la rivalutazione
è effettata dal solo nudo proprietario e se l'usufrutto si estingue prima della cessione del bene (ad esempio per morte dell'usufruttuario), in sededi cessione della piena proprietà da parte dell'ex nudo proprietario (ora pieno proprietario) è possibile che questi possa portare in aumento del valore periziato anche il valore dell'usufrutto che erain capo all'usufruttuario?
La Circolare n. 12/E del 31 gennaio 2002, dell'agenzia delle Entrate, con riferimento alla disciplina dettata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha precisato che possono usufruire della rideterminazione del valore dei terreni o delle partecipazioni i contribuenti che, alla data di riferimento (attualmente, il 1° gennaio 2010), possiedono i beni rivalutabili a titolo di proprietà ovvero siano titolari di altro diritto reale sugli stessi.
Con particolare riguardo al diritto di usufrutto, pertanto, la rideterminazione dei valori spetta sia al nudo proprietario che all'usufruttuario relativamente ai diritti di ciascuno.
Tuttavia, occorre tener presente che, ai sensi dell'articolo 979 del codice civile, l'usufrutto deve avere una durata limitata, visto che lo stesso non può eccedere la vita dell'usufruttuario. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione dell'usufrutto (a titolo successorio ovvero ad altro titolo), i beni sono detenuti dal nuovo possessore a titolo di piena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà. Di conseguenza, il nuovo possessore, in sede di cessione dei beni, non può assumere come costo il valore del diritto di usufrutto.
12.
Se la rivalutazione è stata effettuata sia dall'usufruttuario che dal nudo proprietario e se l'usufrutto si estingue, il nudo proprietario (che sia o meno erede dell'usufruttuario) può aumentare il valore periziato della nuda proprietà con il valore periziato in capo all'usufruttuario? In altri termini, l'estinzione dell'usufrutto rende irrilevante la rivalutazione che l'usufruttuario abbia compiuto?
Il contribuente che diventi pieno proprietario del terreno non può portare ad aumento del proprio costo il valore rideterminato del diritto di usufrutto in quanto il bene è posseduto a titolo di piena proprietà per effetto del principio di riespansione del diritto di proprietà che avviene automaticamente con l'estinzione dell'usufrutto.
13.
Qual è la norma di legge che esonera dalla compilazione del modulo RW coloro che hanno effettuato un rimpatrio giuridico di beni patrimoniali diversi dalle attività finanziarie (circolare 49/E del 2009, dell'agenzia delle Entrate, risposta 2.6)?
L'esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda tutti i beni (di natura finanziaria e di natura patrimoniale) oggetto di operazioni di rimpatrio, fisico e giuridico.
Ciò in quanto l'intermediario che assume l'incarico di ricevere in deposito o in amministrazione i beni rimpatriati, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività, applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive ed effettua le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'acconto ovvero delle operazioni suscettibili di produrre redditi imponibili non assoggettati al prelievo.
14.
Si chiede se sia consentito che i soci dello studio associato attribuiscano a quest'ultimo un ammontare di ritenute inferiore a quello che residua dopo aver compensato l'Irpef, in modo tale da chiudere la propria dichiarazione individuale con un credito da compensare con il debito per addizionali locali o per altri tributi propri (Imposta comunale sugli immobili, eccetera).
Si chiede inoltre quale sia il criterio da utilizzare, in presenza di ritenute ulteriori rispetto a quelle attribuite dallo studio associato (per esempio, da altre attività autonome o da lavoro dipendente), per individuare l'importo prioritariamente utilizzato per compensare l'Irepf netta e, dunque, per stabilire l'ammontare che può essere restituito all'associazione.
Con circolare del 23 dicembre 2009, n. 56, è stato chiarito che i soci o associati possono consentire - in maniera espressa – che le ritenute relative ai redditi da partecipazione, che residuano una volta operato lo scomputo dal debito Irpef, siano ritrasferite alle società o associazioni che le hanno subite, perché sia utilizzato in compensazione il credito che da esse deriva.
Al riguardo, si è, comunque, dell'avviso che il socio – prima di ritrasferire le ritenute residue alla società – possa trattenerne un'ulteriore quota da utilizzare per il pagamento di altri debiti di imposta o contributivi.