Il Fisco prova a tendere la mano alle start up. La Tremonti-ter, infatti, potrà essere utilizzata anche per le società neo costituite. L'incentivo per gli investimenti in macchinari effettuati fino a giugno 2010 non è limitato, a differenza di quanto avveniva con le precedenti agevolazioni, alle imprese esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Le società che si costituiranno nei prossimi mesi possono dunque usufruire del bonus pari al 50% del costo di acquisto di macchinari e apparecchiature.
L'incentivo fiscale introdotto dal Dl 78/09 si basa esclusivamente sul valore degli acquisti di beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella Ateco, senza necessità di confronti con il volume di investimenti storico dell'impresa.
Il beneficio fiscale è costituito da una riduzione del reddito imponibile (ai fini dell'Ires o dell'Irpef, in quanto la detassazione non riguarda l'Irap) pari alla metà del costo sostenuto per l'acquisizione di macchinari. Il risparmio che si trae è, dunque, pari, per semplificare, alla metà della aliquota di imposta applicata all'importo sostenuto. Per una società di capitali, le minori imposte da pagare con il saldo dell'anno in cui viene effettuato l'investimento sono pari al 13,75% (la metà di 27,5%) della spesa.
La Tremonti-bis del 2001 detassava solamente l'eccedenza di investimenti realizzati nel periodo agevolato rispetto alla media dei cinque anni precedenti o del minor periodo temporale intercorso rispetto alla data di creazione dell'impresa.
Era comunque previsto, quale condizione di accesso al beneficio, che l'impresa fosse in attività alla data di entrata in vigore del provvedimento.
La nuova Tremonti spetta anche ai titolari di reddito di impresa (imprese individuali, società di persone e società di capitali) che si costituiranno negli ultimi mesi del 2009 e nei primi sei mesi del prossimo anno. Questi soggetti, effettuando investimenti in macchinari agevolati, anche per l'avviamento della propria attività, entro il 30 giugno 2010, potranno accedere all'agevolazione, detassando il 50% del costo sostenuto.
L'incentivo spetta per i beni acquistati nel periodo agevolato (e dunque relativamente al costo sostenuto secondo regole di competenza fiscale), anche se i beni, entro il 30 giugno 2010, non sono entrati in funzione, come spesso potrebbe accadere per imprese in fase di start up. L'utilizzo dei beni è, infatti, requisito richiesto dalla legge per la deduzione degli ammortamenti, ma non invece per considerare l'investimento effettivamente realizzato ai fini della Tremonti.
È possibile, peraltro, che, nei primi esercizi di attività, la società che realizza l'investimento non generi redditi capienti per assorbire la detassazione ovvero chiuda il modello Unico con una perdita. Poiché l'incentivo si traduce in una variazione in diminuzione da apportare al reddito d'impresa, ci si troverà di fronte, in queste situazioni, a un incremento della perdita fiscale dichiarata, perdita che, per i soggetti neocostituti, può essere riportata a nuovo senza limiti temporali.
Sulla possibilità di utilizzo, in anni successivi, delle maggiori perdite generate dalla detassazione, pacificamente ammessa con riferimento agli analoghi provvedimenti del passato, qualche dubbio potrebbe sorgere a seguito di una specificazione, introdotta dalla legge 102/09, circa la fruibilità del bonus solo nel versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio di realizzazione del l'investimento. Peraltro, questa indicazione sembra solamente destinata a evitare che le imprese possano tener conto della detassazione nel calcolo degli acconti, adottando il cosiddetto metodo previsionale, mentre dovrebbe essere salvaguardato il meccanismo di operatività dell'agevolazione che si sostanzia, come detto, in una variazione al risultato fiscale dell'esercizio, anche quando questo è negativo.
La conferma ufficiale della riportabilità delle perdite generate dalla Tremonti ter anche dopo le correzioni apportate in sede di conversione, che è auspicabile giunga tempestivamente dalle Entrate, è necessaria al fine di garantire la piena fruibilità dell'incentivo da parte delle start up, e dunque per far sì che la norma serva da stimolo per l'avvio di nuove attività di impresa.