
Un solo controllore per 1.500 fiduciari. Provateci voi a verificare in perfetta solitudine la correttezza di un numero così alto di persone e società chiamate a gestire i vostri patrimoni o i risparmi di una vita. Nemmeno la soddisfazione di confrontarti con qualcuno che può anche darti torto. Perché non c'è nessun altro con cui farlo.
È quanto accade in Canton Ticino, che pure rappresenta la punta di diamante dell'efficienza elvetica, perché negli altri 25 cantoni non c'è neppure questo. Il Ticino infatti è l'unico cantone che dispone di una legge che regola l'attività professionale di fiduciario commercialista, immobiliare e finanziario.
A Bellinzona ha sede l'Autorità di vigilanza sui fiduciari. Considerata l'importanza della piazza finanziaria ticinese ci si aspetterebbe un'authority di controllo ampia e articolata. In realtà si scopre che la vigilanza è affidata a un solo ispettore. Una specie di superman che se allunga lo sguardo oltre Lugano trova il deserto. A Ginevra e a Zurigo, non c'è nessuno a controllare. Eppure nelle due piazze finanziarie opera la maggioranza dei fiduciari della Confederazione e la massa di denaro movimentato e gestito è molto più elevata di quella che arriva nel Canton Ticino.
Svizzera, la fiducia tradita
Un uomo solo al comando
Per 27 anni Michel Veronese è stato un uomo solo. Fino al 2016, anno in cui è andato in meritata pensione, è stato l'unico
ad autorizzare e controllare i fiduciari del cantone. Quando è entrato in servizio la legge sull'esercizio della professione
di fiduciario era da poco in vigore. Correva per l'esattezza il 18 giugno 1984 e fu il primo intervento finalizzato a disciplinare
la gestione patrimoniale eseguita per conto di terzi a titolo professionale in Canton Ticino.
« Il nostro ufficio si occupava di seguire le segnalazioni esterne (generalmente provenienti da clienti) e in parallelo gli accertamenti aperti di propria iniziativa. Se da un esame preliminare emergevano elementi di presumibili reati patrimoniali l’incarto veniva trasmesso per competenza al Ministero Pubblico, altrimenti seguiva il normale procedimento amministrativo e disciplinare, incluse ispezione presso gli uffici della società e relativa audizione del fiduciario».
A fine 2016 i fiduciari iscritti all'albo erano 1.493 per un totale di 1.848 autorizzazioni complessive (visto che alcuni
professionisti hanno un'abilitazione multipla, ad esempio come fiduciario immobiliare e commercialista). Di questi, ben 318
(il 21,3% del totale) sono italiani, tre hanno un'altra cittadinanza oltre a quella italiana e 48 sono italo-svizzeri.
La sezione ispettiva dell'autorità di vigilanza è composta da un giurista e complessivamente operano a tempo pieno tre persone,
mentre il Consiglio di Vigilanza ha 5 membri, è presieduto da un magistrato o ex magistrato e si riunisce quando è necessario.
Il settorte creditizio svizzero in cifre, marzo 2017 (Fonte: SwissBanking)

«La legge sui fiduciari - spiega Veronese -, la prima e unica nel suo genere in Svizzera, è nata nella metà degli anni Ottanta su iniziativa di alcuni parlamentari che avevano raccolto e condiviso le preoccupazioni espresse al governo dall’avvocato Paolo Bernasconi, allora Pubblico Ministero a Lugano, che si era confrontato per primo con l’emergere di gravi malversazioni finanziarie e patrimoniali anche nel parabancario, connesse inevitabilmente allo sviluppo rapido e incontrollato della piazza finanziaria ticinese. Bernasconi ha avuto la magistrale intuizione di capire che nell’espansione del parabancario, notoriamente caratterizzato, come per le banche, da un elevato valore aggiunto, si prospettava uno straordinario potenziale di crescita per l’intera economia del Canton Ticino. Ma aveva anche capito - prosegue Veronese - che risultati concreti e duraturi erano indissociabili dall’esistenza di un quadro normativo in grado di garantire, oltre alla competenza degli operatori finanziari, la credibilità e l’affidabilità dell’intero sistema. Infine che i soli strumenti del diritto penale non lo consentivano e che pertanto si rendeva necessario legiferare in ambito amministrativo. Da qui la nascita della normativa cantonale sui fiduciari, i cui positivi e innegabili effetti sono sotto gli occhi di tutti. Un evento non da poco se solo si pensa che a oltre trent’anni da allora la Svizzera, nonostante le pressioni dei vari organismi internazionali e non da ultimo dell'Unione europea, non si è ancora dotata di una legge sui servizi finanziari sul modello Mifid».
La legge, modificata nel 2009, impone solo l'obbligo di autorizzazione per le persone fisiche e il rispetto di doveri generali e particolari per coloro che gestiscono patrimoni. Tra i doveri generali c'è l'obbligo di operare coscienziosamente, osservare le direttive dell'autorità di vigilanza, gestire separatamente i propri conti da quelli del cliente e infine tenere le registrazioni per garantire la tracciabilità delle operazioni. Tra i doveri particolari la legge stabilisce l'obbligo di informazione, di diligenza e di rendiconto. Infine c'è un obbligo di informazione, su richiesta, all'autorità di vigilanza.
«Sottoponendo l'attività di fiduciario ad un’autorizzazione basata su requisiti di formazione di livello accademico o simile,
unitamente a un pratica almeno biennale - spiega Veronese -, la legge sui fiduciari ha introdotto un primo filtro per l’accesso
a un ambito che richiedeva, oltre alle indispensabili competenze professionali, anche requisiti di buona reputazione e un’attivitÃ
irreprensibile.
In questo senso ha permesso di conseguire ottimi risultati nell’ambito della prevenzione. Ciononostante i limiti dei mezzi
disponibili per la vigilanza non hanno consentito di perseguire con la necessaria efficacia l’esercizio abusivo, al quale
sono imputabili molti casi di gravi malversazioni ai danni della clientela».
C’è un altro aspetto che l’ex ispettore dei fiduciari ticinesi tiene a sottolineare: «Va evidenziato che nell’applicazione della legge è stato privilegiato l’aspetto autorizzativo a scapito di un effettivo controllo sull’attività svolta dall’intermediario finanziario. La legge nella sua primaria impostazione prevedeva peraltro nei confronti dei clienti soltanto doveri di ordine generale, in parte meglio affinati in successive modifiche. Oggi però, e per fortuna, queste carenze sono state definitivamente colmate dalle norme di comportamento sancite dalla normativa contro il riciclaggio di denaro».
Il padre della legge
Nel suo ufficio di Lugano, Bernasconi, il “padre” della legge sui fiduciari, non riconosce quasi più la sua creatura. «Continuiamo
a vedere da anni ogni mese a Lugano, ma anche a Ginevra e a Zurigo - spiega al Sole 24 Ore –, decine di investitori saccheggiati
da fiduciari. Alcuni fiduciari sono quelli autorizzati e altri sono quelli abusivi, cioè sconosciuti alle autorità . Quindi
questa dichiarazione secondo cui la vigilanza è sufficiente è una penosa farsa. La Svizzera prevede una vigilanza cosiddetta
antiriciclaggio che è di carattere soltanto formale. Non abbiamo una vigilanza efficiente sull'attività dei fiduciari e abbiamo
zero prevenzione su quella degli abusivi».
Anche l'avvocato Edy Salmina è scettico sull'efficacia dei controlli demandati alla legge del 1984. «Ci sono troppi pochi controlli di fronte a un numero molto importante di fiduciari - spiega -. Quello dei fiduciari abusivi è un problema da più punti di vista. Intanto perché questo è un aggiramento della legge, una situazione di illegalità diffusa. In secondo luogo perché questo mette in forse la validità stessa della legge e del suo impianto, perché è come se ci fossero soltanto divieti di sosta e quindi la politica dei parcheggi non funziona. In terzo luogo è un problema perché trasforma un po' in ridicolo quello che dovrebbe essere molto serio: la garanzia di un assetto vigilato e controllato a proposito di quelli che affidano o gestiscono risparmi e i patrimoni per conto dei clienti».
I gruppi bancari in svizzera (Fonte: SwissBanking)

Una norma antiriciclaggio a maglie larghe
In realtà anche la legge antiriciclaggio entrata in vigore il 10 ottobre 1997 presenta ancora delle falle. Il provvedimento
infatti introduce per i fiduciari un obbligo autorizzativo e di affiliazione. Quest'ultimo può essere rispettato iscrivendosi
a organismo di autodisciplina (una decina in tutta la Svizzera) a cui sono delegate le competenze di vigilanza, o alla Finma, l'autorità federale sui mercati finanziari.
È vero che ai vertici di questi organismi di autodisciplina vengono chiamati soggetti esterni alla professione ma è anche
vero che il resto del comitato di controllo è formato da fiduciari. Questo corto circuito crea un conflitto di interessi difficile
da gestire.
Marco Bertoli, avvocato, ex magistrato, presidente del Consiglio dell'Autorità di vigilanza sui fiduciari del Canton Ticino,
replica con i numeri e con i risultati. «Nel 2016 i casi aperti durante l'anno sono stati 174, quelli trattati dall'autoritÃ
di vigilanza sono stati 159 - sottolinea Bertoli - e 21 quelli chiusi». Bertoli, tra l'altro, è da poco il legale di Danilo
Larini, il fiduciario abusivo sotto indagine in Svizzera per la presunta truffa ai danni anche della Fondazione Cassa di risparmio
di Civitavecchia.
Quali risultati hanno dato questi controlli? «Gli incarti trattati dalla Sezione ispettiva - continua Bertoli - sono prevalentemente
di natura penale, ai sensi della legge sui fiduciari, rimanendo di competenza della magistratura il perseguimento dei reati
del Codice penale. La Sezione ha suddiviso il proprio operato fra indagini volte alla sorveglianza finalizzata all'accertamento
del possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione e il perseguimento vero e proprio dell'esercizio abusivo,
mediante interrogatori e preparazione di decreti d'accusa. D'altra parte – prosegue il presidente dell'autorità di vigilanza
- sul piano amministrativo, la Sezione ispettiva è stata notevolmente sollecitata da richieste di accertamento dell'attività ,
cioé da istanze dell'utenza volte a sapere se determinate attività professionali soggiacciano o meno alla legge sui fiduciari».
Viva la voluntary
Paradossalmente, è grazie alla voluntary disclosure italiana del 2014, che molti casi di truffe di fiduciari infedeli stanno
venendo alla luce in questi mesi. La necessità di regolarizzare i fondi non dichiarati portati in Svizzera ha spinto molti
contribuenti a chiedere conto della propria situazione finanziaria ai fiduciari ai quali erano stati affidati i soldi. I fiduciari
in regola non hanno avuto difficoltà a produrre tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione fiscale, mentre quelli
infedeli e gli abusivi si sono trovati scoperti. Ed è a questo punto che le truffe sono emerse. Le migliori vittime dei fiduciari
sono stati soprattutto quanti hanno cercato fino alla fine di sottrarsi alla voluntary.
Le lezioni svizzere
Va dato atto alla Svizzera degli enormi passi in avanti compiuti negli ultimi anni in nome della trasparenza. «Per effetto
di una progressiva serie di modifiche normative, dal 2009 al 2016 - ricorda Salmina - da paese nel quale non ci si doveva
preoccupare dell'origine fiscalmente illecita del denaro, la Svizzera diventa un luogo dove bisogna necessariamente verificarne
anche la provenienza fiscalmente lecita». Il rafforzamento dell'articolo 305 del codice penale, che considera l'infrazione
fiscale come reato presupposto del riciclaggio, ha dato nuovi strumenti per combattere evasione e riciclaggio.
Va però anche detto che la maggior parte delle leggi introdotte recentemente in Svizzera per il settore finanziario si devono
a pressioni, anche non troppo velate, di organismi internazionali: prima il Gafi (il Gruppo di azione finanziaria dell'Ocse)
e più di recente l'Unione europea hanno premuto affinché il diritto svizzero contemplasse regole e principi oramai acquisiti
nel diritto europeo, a partire dallo scambio automatico di informazioni la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio
2018.
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