Il più importante aspetto del decreto legge sicurezza è l’abrogazione della norma del 1998 che consentiva il rilascio del permesso di soggiorno qualora lo straniero non potesse essere rimpatriato per motivi umanitari derivanti anche da obblighi costituzionali (come
il diritto di asilo) o da obblighi internazionali. Tale permesso aveva la durata di 2 anni e consentiva l’accesso al lavoro,
al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale.
La protezione umanitaria era riconosciuta a tanti stranieri che non avevano i requisiti per ottenere la protezione internazionale, sulla base di presupposti
interpretati in modo molto variabile da caso a caso. Peraltro, la protezione umanitaria, contrariamente alle affermazioni
del Governo, è prevista in altre forme anche in altri 20 Stati dell’Ue. Essa si aggiungeva alla protezione internazionale
che è riconosciuta in tutta la Ue nelle due forme dello status di rifugiato (fondato sul timore fondato di subire persecuzione
per motivi religioni, politici, etnici, sessuali) e dello status di protezione sussidiaria (fondato sul pericolo di subire
un danno grave derivante da condanna a morte, torture o pene e trattamenti inumani e degradanti e violenza generalizzata in
situazione di conflitto interno e internazionale), per le quali i permessi hanno la durata di 5 anni e danno un trattamento
lavorativo e assistenziale assai vicino a quello previsto per i cittadini dell’Ue.
Il decreto mira ora a rendere del tutto eccezionali e tipizzate le ipotesi di protezione umanitaria, sostituendo i permessi di soggiorno per motivi umanitari (salvo quelli rilasciati fino al 5 ottobre scorso) con 5 tipi di permessi di soggiorno, che danno al titolare una condizione giuridica assai più precaria che, ad esempio, non consentono l’iscrizione al servizio sanitario nazionale, ma solo cure urgenti ed essenziali.
Ecco i 5 tipi di permessi di soggiorno:
1) Il permesso per “protezione speciale”, della durata di 1 anno (rinnovabile finché dura il pericolo, che consente il lavoro, ma che non è convertibile in permesso
di soggiorno per lavoro) rilasciato su richiesta della Commissione territoriale per la protezione internazionale allorché
non riconosca allo straniero lo status di rifugiato o dallo status di protezione sussidiaria, ma ritenga impossibile il suo
allontanamento per il rischio di subire persecuzioni o torture;
2) il permesso “per calamità”, della durata di 6 mesi (rinnovabile, che consente l’accesso al lavoro, ma non è convertibile in altro permesso di soggiorno),
rilasciato e rinnovato allo straniero che non possa rientrare nel Paese di appartenenza in condizioni di sicurezza a causa
di una “situazione di contingente eccezionale calamità;
3) il permesso “per cure mediche” (della durata di 1 anno, rinnovabile, che sembra non consentire l’accesso al lavoro, ma non è convertibile in altro permesso
di soggiorno) rilasciato allo straniero che documenti di versare in “condizioni di salute di eccezionale gravità” che impediscano
il rimpatrio senza ledere la sua salute;
4) il permesso “per atti di particolare valore civile”, rilasciabile su indicazione del Ministro dell’Interno;
5)permessi di soggiorno “per casi speciali”, rilasciati in altre ipotesi in cui finora era rilasciato un permesso per motivi umanitari: a) protezione sociale (con permesso
di durata di 6 mesi, rinnovabile finché perdurano le esigenze giudiziarie) delle vittime di delitti oggetto di violenza o
grave sfruttamento che sono in pericolo per avere collaborato o essersi sottratte ai condizionamenti dell’organizzazione criminale
e partecipino ad un programma di assistenza e integrazione sociale; b) vittime di violenza domestica che denuncino l’autore
del reato; c) particolare sfruttamento lavorativo su denuncia del lavoratore sfruttato che denunci il datore di lavoro.
La restrizione dei presupposti per il rilascio dei permessi umanitari renderà molto più precaria la condizione giuridica ed
umana di tanti stranieri e creerà un numero più elevato di stranieri in situazione di soggiorno irregolare. Ciò non scoraggerà certo l’immigrazione, ma aumenterà l’insicurezza di tutti. Inoltre, si voleva limitare la discrezionalità e tipizzare i rilasci dei permessi di soggiorno per esigenze umanitarie,
ma si aumenteranno le irragionevoli discriminazioni nel trattamento di determinati stranieri e forse crescerà pure il contenzioso
giudiziario per dare attuazione agli obblighi costituzionali e internazionali resa più difficoltosa.
Infatti, il messaggio del Presidente della Repubblica al momento dell’emanazione del decreto legge e la relazione del Governo confermano che il decreto legge non tocca gli obblighi costituzionali ed internazionali ed in particolare l’art. 10 Cost., che garantisce il diritto d’asilo allo straniero a cui nel proprio Paese non sia garantita
anche una sola delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Poiché dunque l’abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari lascia in parte inattuata questa norma costituzionale, si potrà ora presentare al giudice apposita azione di riconoscimento dell’asilo costituzionale (che la giurisprudenza ritiene direttamente riconoscibile anche in assenza di norme legislative) allo straniero che rientri comunque tra coloro ai quali nel proprio Paese è impedito l’effettivo esercizio di anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione e dei diritti inviolabili dell’uomo previsti da convenzioni internazionali, pur non avendo i presupposti per ottenere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria o altro titolo di soggiorno.
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